ACQUI Dall'Ospedale di S.M. Maggiore all'Annunciata Vergine Maria - Ospedali d'Italia

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ACQUI Dall'Ospedale di S.M. Maggiore all'Annunciata Vergine Maria

Ospedali Nord Ovest > Regione Piemonte > Alessandria provincia

I contenuti della scheda sono tratti integralmente dal testo: Il Convento Ospedale dell’Annunciata di Acqui - Radice, Gianfranco - Mapelli, Celestino - 1976

<< ... il detto Hospitale qual adesso ha d'intrata circa 400 scuti fu fondato nell'anno 1415 da un Giacomo Marengo d'Acqui, il quale nel suo ultimo testamento facendosi coscienza di non haver adempito un suo voto d'andar a visitare il santissimo sepolcro del Signore in ricompensa di questa falla,  lasciò che nelle di lui case poste nella detta Città, quali hora sono parte del detto Hospitale, si facesse esso Hospitale sotto il titolo et nome di Santa Maria della Chiesa maggiore d'Acqui».
L'ospizio, dedicato a S. Maria Maggiore dalla Madonna venerata nella cattedrale di Acqui, doveva servire ad una comunità, compresi gli abitanti degli immediati dintorni, di poche migliaia di persone e avrebbe accolto un numero esiguo di ammalati, non più di una decina, di entrambi i  sessi. Il testatore volle, pure, una amministrazione laica, eletta e controllata dagli acquesi, causa, purtroppo, di liti con l'autorità ecclesiastica.
Le pestilenze e le guerre, che funestarono la città monferrina, consumarono i lasciti del Marengo e degli altri benefattori e, di conseguenza, annullarono i mezzi di sostentamento dell'ospedale, che decadde talmente da divenire, nel 1535, inagibile.
Il 13 aprile 1595  è la data dell'inizio provvisorio della conduzione, da parte dei Fatebenefratelli.
La convenzione era  fondata sul principio della proprietà inalienabile della città di Acqui sull'ospedale, che si sarebbe intitolato, « S. Maria delle Grazie e di S. Guido»,  e precisava gli obblighi dei Fatebenefratelli: 1) la cura diretta degli ammalati; 2) l'assistenza indiretta alle donne inferme; 3) l'ospitalità ai pellegrini indigenti ed ai mendicanti; 4) l'assistenza particolare, per il testamento Bellini, ai poveri di Castelnovo Bormida; 5) il mantenimento dei figli illegittimi abbandonati; 6) la disponibilità, in mancanza di infermi e di ospiti, per qualsiasi opera di carità; 7) il rendiconto dell'amministrazione  e, pure, codificava i diritti: 1. il rispetto delle costituzioni dell'Ordine; 2. la consegna degli immobili dell'ospedale e del loro arredamento; 3. il versamento, in quattro rate trimestrali, dei redditi annuali del nosocomio; 4. la piena libertà nella gestione, sottoposta solamente all'autorità ecclesiastica.
I FBF iniziarono subito la loro opera che però terminò dopo soli 5 mesi in quanto  l’accordo non fu ratificato.  Se i religiosi lasciarono l'ospedale, continuarono però le loro direttive assistenziali, imperniate, soprattutto, sulla esclusività del servizio ospitaliero e sull'ordine della casa di cura.
Per il loro ritorno nell’Ospedale si dovette aspettare fino al 19 maggio del 1620.  La loro permanenza fu sempre al centro di controversie economico-amministrative tra poteri locali ed ecclesiastici, tra cause e ricorsi per giungere alla soppressione  del Convento in data 8 dicembre 1652.
I FBF lasciarono così Acqui dopo 34 anni servizio ai poveri di Cristo nell’Ospedale della comunità, mentre si riapriva il conflitto tra autorità civile ed autorità ecclesiastica e con esso iniziava la sua decadenza materiale. Il testo, ovviamente ne riporta, con dovizia di particolari, tutta la storia.

Giuseppe Castelli, nel testo “Gli ospedali d'Italia” riporta che ai tempi delle Crociate un piccolo Ospedale esisteva fuori di Città, detto di San Calogero diretto dai Monaci Ospitalieri di San Giovanni da Gerusalemme, successori immediati dei Templari, ceduto nel 1244 ai Minori Osservanti di San Francesco.

Presso la biblioteca del seminario Vescovile di Acqui ho trovato lo Statuto "dell'ospedale Civile Orfanatrofio del 4/3/1909" Ringrazio il funzionario per la condivisione del documento.

Articolo 1 L'ospedale ha sede nella città di Acqui. La sua origine risale al secolo XV. L'avvocato Giacomo Marenco ne fu il primo fondatore, in virtù del suo testamento 5 settembre 1415, rogato Bongiovanni.
Articolo 2 l'orfanatrofio è dovuto alla beneficenza di monsignor Giuseppe Capra, Vescovo di Acqui, il quale con suo testamento 17 dicembre 1772 istituì erede del suo patrimonio del valsente maggiore mezzo milione di lire, l'ospedale di Acqui, con l'onere di ritirare, mantenere ed educare tutti i fanciulli d'ambo i sessi che rimanessero orfani o con parenti incapaci di provvedere, purché appartenenti a questa città e circondario e ciò finché fossero abili a guadagnarsi il loro sostentamento.
Articolo 3 I mezzi con cui si provvede allo scopo del Pio Istituto, consistono nelle entrate descritte in bilancio e nelle eventuali elargizioni, nonché nelle rette pagate per gli infermi e nella quota stabilita sui proventi dei lavori eseguiti dagli orfani.
Articolo 4 L’ospedale ed orfanatrofio sono amministrati dal locale Congregazione di carità, conservandone distintamente lo scopo e la speciale natura. Il vescovo di Acqui ha diritto di far parte come membro nato della Congregazione di carità o di farsi rappresentare ad ogni adunanza da persona da lui designata.
Articolo 5 Gli infermi, per essere ammessi nell’Ospedale devono provare di essere poveri, nati e domiciliati nel comune, o di avervi residenza fissa da 5 anni almeno ed essere affetti da malattia acuta escluse le malattie infettive e contagiose. Non possono essere accolti infermi cronici. In via assolutamente eccezionale, saranno accolti infermi cronici, qualunque sia il comune cui appartengono, nei solo in casi in cui la malattia attraversi il caso di acutizzazione, e limitatamente  alla durata di questa, e di estremo abbandono, finché non sia possibile provvedere altrimenti.
Articolo 6 nessun ammalato può essere, in via ordinaria, ricoverato nell'ospedale, se non è provvisto di biglietto d'entrata rilasciato dal medico o chirurgo dello stabilimento, e contrassegnato dal Presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 7 nei casi urgenti e gravi, gli infermi sono ricoverati senza formalità alcuna, salvo a provarsi in seguito il loro stato di povertà o rimborsare il Pio Istituto delle spese di spedalità.
Articolo 8 vi sono pure ammessi i militari, i carabinieri reali e le persone appartenenti a corpi organizzati a servizio dello Stato, della provincia e dei comuni, mediante le retribuzione giornaliera stabilita o da stabilirsi da opportune convenzioni.
Articolo 9 sono altresì ammessi nell'istituto gli infermi non poveri, mediante pagamento, purché vi siano letti disponibili.
Articolo 10 nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono preferiti gli infermi che abbiano bisogno più urgente di soccorso, a giudizio del medico.
Articolo 12 la misura delle rette per i malati ricoverati per ordine dell'autorità competente è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza. Nell’ammontare delle rette devono essere computate le spese di ricovero, di mantenimento, di cura medico chirurgica, di medicazione e qualsiasi altro trattamento curativo attinente all'esercizio di singole branche della medicina e chirurgia, senza diritto nell'amministrazione ospitaliera a rivalsa per qualsiasi altra spesa accessoria e parimenti senza diritto nei sanitarii a compensi speciali per le loro prestazioni. La giornata di entrata e quella di uscita devono essere computate come una sola giornata di presenza.
Articoli dal 14 al 22 sono relativi all’Orfanatrofio
Articolo 23 il numero degli stipendiati salariati  dell'Istituto è stabilito dalla pianta organica e le loro attribuzioni sono determinate dal regolamento interno. La nomina di tutti gli stipendiati, ivi compresi i sanitari,  e dei salariati, spetta alla Congregazione di carità.
Viene poi riportato il decreto di autorizzazione del presente statuto firmato da Vittorio Emanuele III.



 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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