Menu principale:
Ai tempi delle Crociate un piccolo Ospedale esisteva fuori di Città, detto di San Calogero diretto dai Monaci Ospitalieri di San Giovanni da Gerusalemme, successori immediati dei Templari, ceduto nel 1244 ai Minori Osservanti di San Francesco. Nel 15° secolo fu eretto in città il vero ospedale degli Infermi, e nel 1415, Giacomo Marenco lasciò per testamento la sua casa, esistente nella contrada Ratatium , sede attuale del Ricovero Ottolenghi, col patto che se ne formasse l'ospedale. Nel 1480, il Cardinale Teodoro di Monferrato diede opportune disposizioni pel compimento di questa fabbrica. (Giuseppe Castelli, Gli ospedali d'Italia, Milano : Medici Domus, 1941)
Statuto dell'ospedale Civile Orfanatrofio del 4/3/1909
Articolo 1 L'ospedale ha sede nella città di Acqui. La sua origine risale al secolo XV. L'avvocato Giacomo Marenco ne fu il primo fondatore, in virtù del suo testamento 5 settembre 1415.
Articolo 2 l'orfanatrofio è dovuto alla beneficenza di monsignor Giuseppe Capra, Vescovo di Acqui, il quale con suo testamento 17 dicembre 1772 istituì erede del suo patrimonio del valsente maggiore mezzo milione di lire, l'ospedale di Acqui, con l'onere di ritirare, mantenere ed educare tutti i fanciulli d'ambo i sessi che rimanessero orfani o con parenti incapaci di provvedere, purché appartenenti a questa città e circondario e ciò finché fossero abili a guadagnarsi il loro sostentamento.
Articolo 3 I mezzi con cui si provvede allo scopo del Pio Istituto, consistono nelle entrate descritte in bilancio e nelle eventuali elargizioni, nonché nelle rette pagate per gli infermi e nella quota stabilita sui proventi dei lavori eseguiti dagli orfani.
Articolo 4 L’ospedale ed orfanatrofio sono amministrati dal locale Congregazione di carità, conservandone distintamente lo scopo e la speciale natura. Il vescovo di Acqui ha diritto di far parte come membro nato della Congregazione di carità o di farsi rappresentare ad ogni adunanza da persona da lui designata.
Articolo 5 Gli infermi, per essere ammessi nell’Ospedale devono provare di essere poveri, nati e domiciliati nel comune, o di avervi residenza fissa da 5 anni almeno ed essere affetti da malattia acuta escluse le malattie infettive e contagiose. Non possono essere accolti infermi cronici. In via assolutamente eccezionale, saranno accolti infermi cronici, qualunque sia il comune cui appartengono, nei solo in casi in cui la malattia attraversi il caso di acutizzazione, e limitatamente alla durata di questa, e di estremo abbandono, finché non sia possibile provvedere altrimenti.
Articolo 6 nessun ammalato può essere, in via ordinaria, ricoverato nell'ospedale, se non è provvisto di biglietto d'entrata rilasciato dal medico o chirurgo dello stabilimento, e contrassegnato dal Presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 7 nei casi urgenti e gravi, gli infermi sono ricoverati senza formalità alcuna, salvo a provarsi in seguito il loro stato di povertà o rimborsare il Pio Istituto delle spese di spedalità.
Articolo 8 vi sono pure ammessi i militari, i carabinieri reali e le persone appartenenti a corpi organizzati a servizio dello Stato, della provincia e dei comuni, mediante le retribuzione giornaliera stabilita o da stabilirsi da opportune convenzioni.
Articolo 9 sono altresì ammessi nell'istituto gli infermi non poveri, mediante pagamento, purché vi siano letti disponibili.
Articolo 10 nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono preferiti gli infermi che abbiano bisogno più urgente di soccorso, a giudizio del medico.
Articolo 12 la misura delle rette per i malati ricoverati per ordine dell'autorità competente è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza. Nell’ammontare delle rette devono essere computate le spese di ricovero, di mantenimento, di cura medico chirurgica, di medicazione e qualsiasi altro trattamento curativo attinente all'esercizio di singole branche della medicina e chirurgia, senza diritto nell'amministrazione ospitaliera a rivalsa per qualsiasi altra spesa accessoria e parimenti senza diritto nei sanitari a compensi speciali per le loro prestazioni. La giornata di entrata e quella di uscita devono essere computate come una sola giornata di presenza.
Articoli dal 14 al 22 sono relativi all’Orfanatrofio.
Articolo 23 il numero degli stipendiati salariati dell'Istituto è stabilito dalla pianta organica e le loro attribuzioni sono determinate dal regolamento interno. La nomina di tutti gli stipendiati, ivi compresi i sanitari, e dei salariati, spetta alla Congregazione di carità.
Viene poi riportato il decreto di autorizzazione, del presente statuto, firmato da Vittorio Emanuele III.