POGGIO SAN MARCELLO Ospedale Bramati - Ospedali d'Italia

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POGGIO SAN MARCELLO Ospedale Bramati

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I contenuti della scheda provengono  dallo Statuto Organico deliberato dalla Congregazione di Carità in Seduta 7 Settembre 1890.

Art. 1. L'Ospedale degli infermi, che ha sede in Poggio S. Marcello, trae la propria origine dalla oblazione generosa che i fratelli BRAMATI GIOVANNI e D. COSTANTINO fecero in esecuzione di ordini verbalmente ricevuti dal morente loro Genitore Luigi, mancato all'affetto della famiglia e del Paese nel mattino del 3 Gennaio 1889. A titolo di riconoscenza verso il benemerito Fondatore l'Ospedale porterà il nome di Bramati [...]
L'Ospedale si regge con le norme del proprio Statuto, e con le disposizioni delle Leggi e regolamenti sulle Istituzioni di Beneficenza.
Art. 2. Esso ha per scopo il ricoverare e curare i malati poveri del Comune di ambo i sessi, esclusi quelli affetti da malattie croniche e contagiose.
Art. 3. Sarà dovere dell' Amministrazione far celebrare ogni anno, ed in perpetuo, nel giorno 3 di Gennaio un modesto Ufficio a suffragio dell'anima del Fondatore.
Art. 4. L'Ospedale provvede allo scopo
A. Con i redditi provenienti dal Capitale di prima dotazione in £. 5000,00 valore rappresentato da un libretto di Credito [...]
B. Con i redditi provenienti dalla somma di £. 5000,00 assegnata dalla Congregazione di Carità [...]
C. Con i redditi di un fondo rustico costituente la dote della Cappellania Laicale Laurenti [...]
D. Con le eventuali Elargizioni e Lasciti di privati e Corpi Morali; con le liberalità che potessero pervenirgli per atto tra vivi, o di ultima sua volontà.
Art. 5. L'Ospedale è amministrato e diretto dalla locale Congregazione di Carità. Essa ne conserverà distinto lo scopo, e la speciale natura, tenendone separate le attività e passività del rispettivo patrimonio. Saranno chiamati in perpetuo a far parte dell' Amministrazione, unitamente alla Congregazione di Carità, uno dei discendenti maschi dal benemerito Fondatore [...]
Art. 7. L'Ospedale accoglie anche malati estranei al Comune i quali trovandovisi temporaneamente, o di passaggio, vi ammalassero, salvo il rimborso delle spedalità, o da parte dei malati stessi o dalle rispettive famiglie.
Art 8 In caso di assoluta necessità l’Amministrazione provvederà in locale separato dall’Ospizio, al ricovero e cura degli affetti da malattie contagiose.
Art. 9. Gli Impiegati della Congregazione di Carità presteranno servizio anche per quest' Opera Pia, la quale contribuirà al loro stipendio in proporzione delle sue rendite. Oltre a questi Impiegati vi sarà un Infermiere.
Art. 10. Il numero e lo stipendio degli Impiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell' Autorità tutoria.
Art. 11. È vietato concedere ad essi la pensione.
Art. 12. Le funzioni di Segretario possono venir disimpegnate da un Componente la Congregazione di Carità, senza che questi possa percevere assegnamento di sorta.
Art. 13. Il Servizio Sanitario dell'Ospedale è affidato al Medico Chirurgo Condotto, il quale dovrà prestarsi gratuitamente, essendogli così imposto dai Capitoli di onere con il Municipio.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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