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Dallo Statuto Organico del 1882
Art 1. L'Ospedale trae la sua origine dalla Circolare della Segreteria di Stato del 21 Luglio 1819 ed ebbe principio col primo dell'anno 1822 ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla legge 3 Agosto 1862.
Art. 2. La sede dell'Ospedale è nell'ex Convento di S. Giacomo di proprietà comunale.
Art. 3. Ha per iscopo la cura gratuita dei poveri infermi d'ambo i sessi della città e con forze finanziarie del Pio Luogo.
Art. 5. L'Ospedale cura soltanto i malati affetti da malattie acute. Sono esclusi perciò di massima gli affetti da malattie croniche, contagiose e sifilitiche.
Art. 6. L'Ospedale accoglie altresì gli estranei al Comune, che trovandosi di passaggio o temporaneamente vi si ammalassero, salvo rimborso della spesa da parte o dei malati stessi o delle loro famiglie, o verso chi di diritto.
Art. 7. Potranno ancora essere accolti tutti coloro anche non poveri, i quali pagheranno giornalmente una quota da stabilirsi nel Regolamento interno.
Art. 8. I mezzi, con cui l'Ospedale provvede allo scopo di sua esistenza, consistono in redditi provenienti da fondi rustici ed urbani, da sussidi e da elargizioni spontanee, come dal relativo inventario del 1° Agosto 1880.
Art. 9. L'Ospedale è diretto ed amministrato dalla locale Congregazione di Carità.
Art. 12. Gl'impiegati della Congregazione di Carità presteranno servizio gratuito anche per l’Ospedale.
Art. 13. Il servizio interno pei malati sarà affidato a due infermieri, uno di sesso maschile, l'altro femminile sotto l'immediata sorveglianza di persone idonee da destinarsi dalla Congregazione di Carità.
Art. 16. Il servizio sanitario è andato ai Medici condotti della città. Tale servizio è compreso nell'obbligo che assume ciascun Professore sanitario col Comune.
Dal Regolamento interno del 1889
Art. 3. Il servizio sanitario è disimpegnato per turno dai due Medici-
Art. 4. Saranno essi tenuti, oltre i casi straordinari, a visitare gl' infermi due volte al giorno.
Art. 6. Oltre a ciò incombe ai Sanitari: a) Attendere indefessamente alla cura dei malati ed invigilare sull'igiene dello stabilimento; b) Osservare il vitto, e la qualità dei farmaci, ed il modo in cui vengono apprestati agl' infermi; e) Prescrivere giornalmente ai malati vitto e medicina, segnandoli in appositi registri.
Art. 7. Il Flebotomo assiste i Sanitari nelle operazioni di alta chirurgia, ed a lui spettano le medicature, ed il praticare salassi.
Art. 8. Nell'Ospedale vi saranno due Suore di Carità.
Art. 10. E in loro facoltà di espellere (previo avviso ai Superiori) quel malato che non volesse adattarsi alle regole del Pio Istituto, o col suo contegno si mostrasse insolente ed insubordinato verso di loro e verso gl'infermieri.
Art. 19. L'Ospedale assumerà per l'assistenza degl' infermi a seconda del loro sesso un' infermiere, ed una infermiera.
Art. 20. Incombe ad essi di mantenere la massima nettezza in tutti i locali, il rifare i letti, somministrare vitto e medicine ai malati nelle ore stabilite ed eseguire quanto loro viene ingiunto dai Sanitari e dalle Suore in ordine al metodo igienico e curativo dei medesimi.
Art. 21. Invigileranno che tra gl'infermi non accadano scambi o mercimoni di cibi: come pure non lasceranno introdurre o introdurranno essi stessi dal di fuori cibi, o bevande per i malati per parte dei parenti od amici, sotto pena dell'immediata espulsione.
Art. 22. Sarà poi loro speciale cura di assistere caritatevolmente ed indefessamente i poveri infermi, e di esser pronti giorno e notte alle loro chiamate, apprestando le necessarie cure e rimedi.
Art. 25. Non potranno in alcun modo e sotto alcun pretesto assentarsi dallo stabilimento, senza averne prima riportato verbale permesso scritto dal Presidente o dal Deputato di turno o dalle Suore.
Art. 34. Stipendi, gratificazioni ed assegni: Ai Sanitari annua gratificazione lire 36; Alle due Suore annue lire 1000; All'Infermiere annue lire 360; All'Infermiera annue lire 240.
Sarà permesso di visitare gli infermi ricoverati nell'Ospedale nei soli giorni di Giovedì e Domenica dalle ore 11 antimeridiane al mezzodì, salvo ordine in contrario.