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Sorse nel 1618 quando il Comune di Avellino donò a tal fine ai monaci di S. Giovanni di Dio un locale e 2200 ducati di capitale.
Successivamente per la demolizione di tale edificio resasi indispensabile agli sviluppi edilizi della città fu trasferito nell'attuale fabbricato. L'assistenza a tale epoca era limitata ai soli naturali di Avellino. La gestione dai monaci di San Giovanni di Dio fu affidata alle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli.
Il 31 agosto 1848 si dette inizio al nuovo periodo.
L'Ospedale disponeva allora di soli 30 letti e l'assistenza dapprima vincolata ai soli cittadini di Avellino fu estesa a tutta la Provincia. E diventò cosi Ospedale Civile di Avellino. (1)
Fu inaugurato come Ospizio Civile degli Infermi Poveri. Alla cura degli infermi saranno preposte “quattro suore dell’Ordine di San Vincenzo de Paoli, conosciute come figlie della carità”. L’Ospizio assumerà il titolo di Ospedale civile con lo Statuto Organico approvato con Real Decreto il 1 settembre 1884. Il regolamento per il personale sanitario, approvato nel 1916, nell’allegato A, fissa l’organico così come segue:
1 chirurgo primario, che è pure direttore tecnico dell’Ospedale;
1 medico capo del reparto di medicina;
1 chirurgo aiuto;
3 medico-
1 oculista senza diritto a stipendio;
2 infermieri ed 1 infermiera.
Sia nel decreto del 1884 che nel regolamento del 1916, non si farà mai cenno a medici neuropsichiatrici né a settori di ricovero per malati mentali.
L’Ospedale civile di Avellino, fino a quando è rimasto nella sede di Palazzo De Conciliis, nell’immaginario collettivo degli avellinesi rappresentava il luogo di accoglienza e di cura degli ammalati indigenti.
“…..talché tutti, ricchi e poveri, anche a costo di gravi sacrifici economici, rifuggivano dal chiedere il ricovero all’Ospedale civile di Avellino per andare a Napoli”. Perché “andare in Ospedale”, per gli avellinesi era socialmente umiliante e degradante.”
Evidentemente questo luogo comune valeva, a maggior ragione, per il ricovero in manicomio.
Dal regolamento interno del 1916
ART. 1 I locali destinati al ricovero degli infermi sono divisi in due reparti, uno per la medicina, l'altro per la chirurgia. Ciascun reparto ha una sezione per uomini ed una per donne. Il reparto chirurgico è fornito di una sala per le operazioni con annesso locale per la preparazione e la conservazione del materiale occorrente per le operazioni. Vi sono inoltre: a) una o più sale per militari e corpi affini; b) due sale d'isolamento per i casi pericolosi di contagio che si manifestassero durante la degenza nell'Ospedale; e) due sale per ammalati di occhi; d) una sala di maternità; e) una sala di osservazione; f) una sala destinata al dispensario per la visita e la medicatura giornaliera d'infermi poveri, che fossero in condizioni di curarsi ambulatoriamente; g) sale a pagamento per uno o due infermi ciascuna; h) un locale per alloggio alle suore che sono addette all' Ospedale; i) un locale per alloggio al medico assistente; L) un locale per alloggio al portiere; m) locali accessori per disinfezioni, bagni, lavanderia, ecc.
ART. 3 Fino a quando non vi sarà un locale isolato per le malattie contagiose, l'Ospedale accoglie solamente infermi di malattie acute, o di malattie croniche curabili, non contagiose.
ART. 4 Al principio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, tenute presenti le condizioni del bilancio, fissa il numero dei posti gratuiti, che non può essere inferiore a 35.
ART. 7 Per le ammissioni degli infermi a pagamento occorre: a) il certificato medico; b) la quietanza del tesoriere dell'importo delle diarie per cinque giorni.
ART. 10 Gli infermi, prima di essere ricoverati in sala, sono spogliati dei loro indumenti, e vestiti degli abiti dell' Ospedale, ed, ove il medico lo creda necessario, fanno il bagno. Gli indumenti degli infermi, prima di essere depositati in fardelleria, sono lavati e disinfettati, senza alcuna responsabilità dell' Amministrazione per gli scoloramenti ed altre alterazioni che possono subire.
ART. 12 Per gl'infermi a pagamento sono distinte tre classi: a) ricovero e cura in sala per un solo infermo con diritto a dietetica speciale; b) ricovero e cura in sala a due letti con diritto a dietetica speciale; c) ricovero e cura nelle sali comuni con diritto a trattamento ordinario.
ART. 17 Non è ammessa l'entrata di alcun estraneo nell'Ospedale fuori dei giorni e delle ore che sono stabilite dalla Direttrice.
ART. 18 Per nessuna ragione gli infermi possono allontanarsi, anche momentaneamente, dal reparto rispettivo senza il permesso degli assistenti.
ART. 20 La disciplina interna, l'ordine del servizio, l'assistenza agli infermi la sorveglianza sugli infermieri, l'esecuzione delle disposizioni del Direttore tecnico relative al servizio sanitario […] sono affidate alle Suore di un Ordine Religioso in numero di cinque, compresa la Superiora.
Fonti: Giuseppe Castelli, Gli ospedali d'Italia, Milano, Medici Domus, 1941 (1)
I contenuti derivano, come riportato in bibliografia dal testo " Ospedale civile di Avellino " Edizioni Ro.Ma., Lioni 1981 pag 30 (2)