PALERMO Infermeria Fernandez - Ospedali d'Italia

Vai ai contenuti

Menu principale:

PALERMO Infermeria Fernandez

Ospedali Isole maggiori > Regione Sicilia > Provincia Palermo > Città

Da: Statuto organico della Pia Opera Infermeria del fu Giovanni Fernandez per le gentildonne inferme – Palermo 1877

ART. 1  L'Infermeria Fernandez, che ha sede nel Comune di Palermo, propriamente in apposito locale, nella casa delle sorelle di Carità di S. Vincenzo dei Paoli sotto titolo di Filippone trae la sua origine dal testamento olografo del fu Giovanni Fernandez del di 8 dicembre 1857, -elevata ad Ente morale col Sovrano Rescritto del 22 settembre 1859 - ed oggi si regola secondo le norme tracciate dalla legge 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento 27 novembre dello stesso anno.
ART. 2 Essa ha per iscopo:
1 Di impiegarsi in ogni anno i frutti di netto dell'Eredità del fondatore a vantaggio della casa delle dette sorelle di Carità di S. Vincenzo dei Paoli  per mantenimento di una infermeria in detta casa, onde accogliervi le povere gentildonne ammalate che hanno bisogno di cura per le loro infermità.
2 Di mantenersi due sorelle di Carità con l'obbligo di assistere nella detta infermeria.
ART. 3 I mezzi con cui l'Istituto provvede al suo scopo consistono in redditi provenienti da Corpi Urbani, censi, rendite sul Gran Libro del Regno d' Italia, come dallo inventario compilato in data del 28 marzo 1876.
ART. 4 L' Infermeria è amministrata da una Deputazione composta dal Parroco pro tempore di S. Ippolito Martire con la qualità di Erede Universale ed erede Fiduciario del fondatore e dai Parrochi pro tempore di S. Nicolò La Kalsa e di S. Antonio Abate.
ART. 18 Le domande per l'ammissione delle gentildonne ammalate nella Infermeria dovranno dirigersi al Presidente, che provvederà affermativamente o negativamente inteso l'avviso del Medico, ed ove creda, intesa anche la Deputazione.
ART. 19 L'infermeria accoglie le gentildonne ammalate del comune di Palermo.
ART. 20 Accoglie altresì l'estranee al Comune, che, trovandosi di passaggio o temporaneamente, vi si ammalassero; salvo rimborso della spesa da parte delle ammalate stesse o delle loro famiglie se non siano indigenti.
ART. 21 Non saranno ammesse nell'Infermeria e sono assolutamente escluse le affette da malattie contagiose.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
Torna ai contenuti | Torna al menu