SOLOFRA Ospedale Agostino Landolfi confluito nel Moscati - Ospedali d'Italia

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SOLOFRA Ospedale Agostino Landolfi confluito nel Moscati

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Agostino Landolfi (1800-1889) apparteneva ad una importante famiglia solofrana che faceva capo al ramo di Giovanni, che fu notaio a Solofra e morì nel 1754. Dal figlio di questi, Domenico Nicola, nacque Giovanni Battista, padre di Agostino, il quale alla sua morte donò il suo palazzo, e quasi tutti i beni, alla comunità solofrana, con lo scopo di farne un ospedale per i poveri.
L'ospedale fu eretto in Ente morale con decreto reale del 18 novembre 1880. Nel 1887 la Deputazione Provinciale ne fece delibera e il 16 giugno del 1888 fu approvato lo Statuto composto di 44 articoli che ebbe l’assenso dal re Umberto I.
Dice di lui Carmine Troisi:
Il benefattore un uomo picchiò malato e poverello: tu subito gli apristi il ricco ostello e li ristorasti di vivande buone.
Poi gli dicesti: - Questa mia magione l'ho destinata a te, caro fratello, e a quanti alla pietà fan giusto appello, insieme a ogn'altra mia possessione.
Su le ferite del dolore umano, da quel giorno, fluì per le tue stanze, il vino e l'olio del Samaritano; ed il viandante, misero che muore, curato e salvo, con le tue sostanze, benedirà per sempre il tuo gran cuore.



Statuto dell'ospedale

Titolo I  Norme per l'ospedale
Art. 1°. Un ospedale per la cura degli infermi poveri dell'uno e dell'altro sesso, viene fondato in Solofra. Si denomina Ospedale Agostino Landolfi, per tramandare ai posteri la memoria del benemerito e pio cittadino cav. Agostino Landolfi, il quale, con rara generosità, lasciò quasi tutto il suo patrimonio per la fondazione di esso, d'avere effetto dopo il decesso della di lui moglie signora Teresa Garzilli alla quale legò l'usufrutto del patrimonio medesimo da governarsene durante sua vita. Il supero in ciascun anno dovrà essere addetto a maritaggi, ciascuno di lire cento, da conferirsi alle donzelle oneste, dietro sorteggio, come da testamento in forma olografa del dì 9 maggio 1877.
Art. 2°. La dote del nuovo Ospedale viene costituita dall'asse di varie proprietà stabili, mobili, rendite sul Gran Libro del cav. Agostino Landolfi, del valore presunto di lire 186.484,99 riportato nella denuncia della successione.
Art. 3°. Il detto Ospedale si erigerà conformemente alla legge e regolamenti vigenti sulle opere pie, sotto la immediata vigilanza e sorveglianza dell'Arcivescovo pro-tempore di Salerno, salvo il diritto di tutela e di sorveglianza spettante alle autorità amministrative.
Art. 4°. La sua sede è stata prescelta dal benemerito benefattore Landolfi nella sua casa di abitazione sita in Solofra.
Art. 5°. Il numero degli infermi sarà in proporzione delle annue entrate patrimoniali, e della capacità del luogo, e vi si accoglieranno unicamente i poveri del Comune di Solofra.
Art. 6° Nell'Ospedale Landolfi saranno ricevuti infermi di malattie capaci di guarigioni, e però i cronici non vi saranno accolti, salvo che non abbiano una malattia acuta e vi rimarranno pel tempo necessario alla cura di detta malattia.
Art. 7°. Nei casi di urgenza vi saranno ancora accolte, senza distinzione di origine, altre persone che s'infermano nel passare per Solofra; la quali, o le loro famiglie, saranno tenute a rivalere l'istituto delle relative spese, quando siano in grado di farlo.

Capitolo II
Direzione e Amministrazione
Art. 8°. La direzione apparterrà ad una Commissione speciale.
Art. 9°. Siffatta Commissione sarà composta di un Presidente e quattro Consiglieri, cioè due sacerdoti e due laici. In mancanza del Presidente, la Commissione sarà presieduta dal Consigliere più anziano. Tanto i Consiglieri che il Presidente dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.
Art. 10°. Il Presidente della mentovata Commissione visiterà frequentemente l'Ospedale, vigilerà che il servizio in esso si compisse di tutti coloro che vi saranno impiegati, con massima diligenza e gentilezza di modi, e che agli infermi non mancasse nulla, sia delle cose necessarie, sia di conforti di ogni maniera, onde l'opera risponda pienamente alla volontà del fondatore, alla civiltà dei tempi e al decoro del paese. Così questa vigilanza direttiva si estenderà sopra di tutto ed in ogni persona, non escluso il personale sanitario, in quanto però riguarda l'assiduità e diligenza dell'ufficio, che le visite mediche fossero frequenti ed in proporzione del bisogno, e che le medicine fossero di ottima qualità, ma non per giudicare della scienza e del metodo delle cure.
Art. 11°. Il Presidente della Commissione nelle periodiche riunioni, le quali avranno luogo ogni quindici giorni, informerà i suoi colleghi dell'andamento dell'ospedale, ed occorrendo proporrà ad essi le disposizioni che crederà utili prendere per la sua maggiore prosperità.
Art. 12°. Ogni qual volta ne sorgerà il bisogno, il medico capo o Primario, inteso il suo collega, rivolgerà alla Commissione le necessarie proposte, dirette a migliorare il servizio medico dell'Ospedale, ed a correggere qualche abuso.
Art. 13° L'amministrazione del patrimonio dell'Ospedale è confidata alla stessa Commissione amministrativa i di cui componenti solidalmente dovranno rispondere allo Arcivescovo ed alle Autorità tutorie della loro gestione.
Art. 14°. Non potranno assumere l'ufficio, e ne decadranno quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati nominati, senza aver prima resto i conti della precedente amministrazione, o che abbiano lite vertente con l'Ospedale.
Art. 15°. Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente membri della Commissione, avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano.
Art. 16°. È vietato agli amministratori di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri, o di loro congiunti o affini, sino al quarto grado, come pure di prendere parte
direttamente o indirettamente ai contratto di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscono a beni amministrati.
Art. 17°. Nessuno degli amministratori potrà a titolo veruno percepire assegni o rimunerazioni di sorta sul bilancio dell'ospedale.
Art. 18°. Nel condurre l'Amministrazione, dovranno gli amministratori attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla legge del 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento 27 novembre stesso anno.
Sono quindi obblighi principali:
a) formare ogni anno il bilancio e rendere i conti ivi tracciati.
b) Tenere in continua evidenza le attività e passività dell'opera pia.
c) Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie.
d) Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti regolamenti, contratti ecc. soggetti all'approvazione di questa.
e) Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune di Solofra, ed accompagnandoli con tutti gli allegati o schiarimenti, che possono interessare chiunque voglia esaminarli.
f) Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale ed allo Arcivescovo di Salerno, una relazione esatta sul suo andamento morale, economico e direttivo, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili ed altre simili particolarità.
g) Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili capitali, censi, livelli, ecc. Per l'accrescimento delle entrate, per la possibilità e convenienza di ridurre o abolire alcune spese, per la conversione in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico consolidato, od in ogni migliore impiego dei capitali provenienti da rendita dei beni, o altrimenti per la rivendicazione dei giusti diritti, per lo avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passive. ecc.
h) Prendere in attento esame nella prima adunanza di ciascun anno gli inventari, facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli tosto all'Autorità governativa come è prescritto
compilare gli stati di variazione e trasmetterli tosto all'Autorità governativa come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della legge.
Art. 19°. La Commissione amministrativa inoltre:
a) Compilerà a suo tempo e sottoporrà alla firma dell'Arcivescovo un Regolamento interno a guida dell'Amministrazione e pel buon regime dell'Ospedale.
b) Ogni anno pubblicherà per le stampe un resoconto dell'Amministrazione sostenuta.
Art. 20°. Le convocazioni della Commissione saranno valide intervenendo tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Art. 21°. Il Presidente convocherà la Commissione nelle tornate ordinarie e sempre che lo crede nelle straordinarie. In mancanza di costui, la convocazione sarà fatta del Consigliere anziano.
Art. 22°. L'Arcivescovo nominerà:
a) Il Presidente ed i quattro Consiglieri.
b) Un sacerdote col titolo di Cappellano dell'Ospedale.
La Commissione nominerà:
c). Un segretario od archivista.
d) Un tesoriere dal quale esigerà valida guarentigia.
e) Un economo.
Tutti i nominati dovranno risiedere in Solofra, e dall'Arcivescovo sarà assegnato agli eletti, per gli uffici designati alle lettere b), c), d), e), un proporzionato stipendio, dietro proposta della Commissione.
Art. 23°. Essi dovranno scrupolosamente adempiere tutto quello che incombe a ciascuno nel proprio ufficio. Il Segretario dovrà tenere un registro delle deliberazioni, curandone lo adempimento.
Art. 24°. Il servizio interno dell'Ospedale sarà affidato alle Figlie della Carità, o ad altre simili, oppure ad infermieri di scelta e nomina di questi ultimi della Commissione, e dimoreranno nello stesso Ospedale.
Chi presiederà tra loro dipenderà dalla Commissione amministrativa per tutto per tutto ciò che riguarda il servizio dell'Ospedale. Il regolamento interno determinerà i doveri delle persone addette all'Ospedale, sia per l'assistenza agli infermi, sia per i trattamenti, per la cibaria, per le suppellettili, per la mobilia e per tutto ciò che occorrerà nello interno dell'Istituto.
Alle Figlie della Carità o agli infermieri sarà affidata:
a) La nettezza del luogo.
b) La preparazione e la somministrazione del vitto e dei ristori agli infermi.
c) La custodia e la buona custodia della mobilia e del guardaroba.
d) La vigilanza sull'amministrazione delle medicine e degli altri mezzi prescritti dai medici.
e) La vigilanza sui servienti.
f) La custodia del luogo.
g) L'ammissione degli infermi nel solo caso di urgenza., come di notte e nell'assenza del medico di servizio o di un componente del Consiglio.
h) La tenuta di un registro di tutta mobilia, delle biancherie e di ogni altro utensile, redatto in doppio uno da conservarsi dal Consiglio amministrativo, e l'altro dalla Superiora delle suore o dal Capo infermiere. Questo inventario sarà riveduto ogni sei mesi per cancellarne gli oggetti consumati e r4esi inservibili, ed aggiungervi i nuovi acquisti. Ogni volta sarà sottoscritto dai Componenti il Consiglio , nonché dalla Superiora delle suore o dal Capo infermiere che se ne dichiarerà consegnatario.
Art. 25°. Sarà nelle facoltà della Commissione amministrativa la nomina del personale sanitario, che si comporrà di due medici prescelti dietro pubblico concorso, con facoltà di avere anche degli assistenti gratuiti, i quali potranno essere ammessi per far pratica, salvo a corrispondere loro una tenue gratificazione in caso di buon servizio. Il più degno dei medici fra i nominati, ha la direzione del servizio, e tutti dovranno risiedere a Solofra,
Art. 26°. L'annuo onorario per i due medici sarà di lire 300,00 per il primo di lire 150,00 per il secondo. L'Arcivescovo in vista del parere della Commissione assegnerà alle altre persone addette alla cura degli infermi, non che agli inservienti del pio luogo, con obbligo alle prime e agli ultimi di dimorare in Solofra, gli onorari rispettivi a seconda dei mezzi dei quali si potrà disporre e dello sviluppo dello stabilimento.
Art. 27°. Il Medico di servizio ammetterà ordinariamente gli infermi che si presenteranno ad essere accolti nell'Ospedale. Così pure li congederà quando saranno guariti. Però il Consiglio potrà intrattenere ancora per altri giorni gli infermi congedati dal medico, quante volte non vi fosse affollamento, ed in vista della loro povertà, onde potessero meglio ristorare le loro forze col buon vitto ed evitare le ricadute.
Art. 28°. Ogni vertenza che potesse sorgere intorno al servizio medico, verrà risoluta dal medico Capo, il quale ne terrà informato il Presidente della Commissione.
Art.29°. L'Ospedale sarà provveduto di un conveniente armamentario di strumenti chirurgici, i quali non potranno essere adoprati fuori dell'ospedale medesimo.
Art. 30°. Se la Commissione amministrativa, nel prosieguo del tempo, giudicherà annettere all'Ospedale una sala di consultazione gratuita pei poveri dello intero mandamento di Solofra, i medici dell'Ospedale non potranno rifiutarsi a questo nuovo onere, quante volte ne siano determinati i giorni e le ore, in guisa da non menomarsi l'assistenza dovuta agli infermi ordinari dell'ospedale.
Art. 31°. Lo Arcivescovo pro-tempore di Salerno per provvedere al migliore andamento ed utilità del pio luogo, secondo la volontà del testatore cav. Landolfi, potrà accedere sempre che gli aggraderà nel locale dell'ospedale, sia personalmente che per suo delegato prestato; se la contabilità sia in regola; se la cassa corrisponda ai conti; se, in somma, quanto concerne il pio istituto, proceda con ogni esattezza.
Art. 32°. Anche senza accedere nel locale dell'Istituto, allorquando l'Arcivescovo si convincerà che qualche persona addetta al medesimo non adempirà convenientemente all'incarico ricevuto, avrà il diritto di rivolgersi all'Autorità Tutoria della Provincia, perché la detta persona fosse rimossa, secondo la volontà del pio testatore.

Capitolo III
Tesoriere
Art. 33°. Il Tesoriere alla dipendenza della Commissione amministrativa, sarà tenuto:
a) ad esigere le rendite del patrimonio dell'Ospedale,
b) a soddisfare i mandati del Consigli Amministrativo ricevendo quietanza dalle parti pretendenti,
c) a tenere sempre in regola i conti e la cassa per ogni verifica che in ogni tempo piacesse all'Arcivescovo di ordinare.
Capitolo IV
Economo
Art. 34°. L'Economo dovrà:
a) Prendersi in consegna, previo inventario, i locali dell'opera pia, e tutti gli effetti mobili che corredano lo stabilimento, non che i generi di provvista, che vi fossero, invigilerà per la loro conservazione e se ne renderà responsabile.
b) Provvederà ogni giorno, nei modi che dalla Commissione gli saranno determinati, per il trattamento degli infermi, giusta la tabella dietetica giornaliera firmata dai medici, presentando a fine d'ogni mese lo stato degli esiti sopportati, tanto per vittazione agli infermi, quanto per ogni altro bisogno giornaliero dell'Ospedale.
c) Invigilerà su tutto ciò che riguarda il buon funzionamento della cucina, sorvegliando pure gli infermi e gli altri inservienti.
d) Nel caso che le Figlie della Carità, o altre simili, somministreranno esse il trattamento agli infermi, giusta le prescrizioni dettate in questo articolo alle lettere b) e c), l'Economo ne sorveglierà solamente l'adempimento.
E) Sorveglierà pure alla buona tenuta dei beni stabili appartenente all'Opera pia, e farà in essi eseguire le migliorie e variazioni occorrenti, dopo aver ottenuto, volta per volta, l'autorizzazione dalla Commissione amministrativa.

Capitolo V
Segretario ed Archivista
Art. 35°. Il Segretario o Archivista alla dipendenza della Commissione, sarà tenuto:
a) a conservare tutti i titoli e documenti dell'Istituto nell'Archivio dell'Ospedale,
b) a redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio,
E) a menare innanzi la corrispondenza con tutte le autorità,
d) a compilare la platea di tutti i beni e le rendite dell'Ospedale,
e) a preparare i bilanci e i conti annuali, e tutti gli atti e documenti, che riguardano l'Amministrazione, ed a conservarli in Archivio, tenendone accurato catalogo o registro.

Capitolo VI
Il Sacerdote-Cappellano
Art. 36°. A lui spetterà il disimpegno di quanto riguarda il Divino Culto nell'Ospedale, l'assistenza ai moribondi, l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione della Messa e la vigilanza sulla morale condotta di tutte le persone sotto la dipendenza della Commissione amministrativa, e specialmente dell'Arcivescovo. Sarà stabilito nel bilancio apposito articolo per le spese di culto.

Titolo II
Norme pe' maritaggi
Art. 37°. Se dal bilancio annuale dell'Ospedale risulterà un supero di rendita, ne saranno formati tanti maritaggi, ognuno di lire cento, ai quali potranno concorrere per sorteggio solamente le donzelle dell'età di quindici anni ai venticinque, che siano oneste di buona morale e native di Solofra.
Art. 38°. Le domande dovranno essere dirette al Presidente del Consiglio di amministrazione non più tardi del 15 aprile. Dovranno essere corredate del certificato del parroco, nella cui parrocchia dimora la donzella concorrente, che attesterà quanto trovasi disposto col precedente articolo 37°.
Art. 39°. La Commissione amministrativa, esaminate le domande delle donzelle per tutto il 30 aprile di ogni anno, formerà una nota di quelle che troverà fornite dei requisiti richiesti a poter concorrere al sorteggio.
Ar. 40°. Per tutto il dì 7 seguente mese di maggio, formerà tante uguali cartelle bianche, per quante corrispondono ai nomi delle donzelle ammesse al sorteggio. Su ciascuna delle quali scriverà a caratteri nitidi il nome e cognome di una donzella, di modo che ogni cartella riporterà il nome di una concorrente, avvolta in forma cilindrica ciascuna cartella, tutte saranno versate in un'urna di cristallo dalla quale si estrarranno tante cartelle per quanti maritaggi dovranno distribuirsi in quell'anno.
Art. 41°. Il sorteggio sarà fatto dalla stessa Commissione in presenza del pubblico nel dì 8 dello stesso mese di maggio.
Art. 42°. Dopo di che la Commissione, ottenuta la sanzione dall'Arcivescovo, provvederà pel pagamento dei maritaggi, da farsi dopo effettuato ciascun matrimonio innanzi alla chiesa e allo Stato.
Art. 43°. Per tutte le operazioni indicate negli articoli dal 37° al 42°, nella Commissione amministrativa interverrà il primicerio-parroco pro-tempore della Chiesa di S. Michele Arcangelo di Solofra.
Art. 44°. Gli altri nomi delle donzelle ammesse a concorrere e che non saranno state favorite dalla sorte, potranno concorrere negli anni seguenti, a condizione sempre che produrranno la documentazione sui requisiti richiesti dal precedente articolo 37°.

Salerno, lì 16 giugno 1888. L'Arcivescovo primate: Valerio Laspro.
Ministero dell'Interno
Visto D'ordine di Sua Maestà: Il Ministro Crispi.
Montoro, 1921.



 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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