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Da: Statuto organico di San Giovanni Battista denominato ospitale civile di Lonigo – 1881 -
Il fabbricato annesso alla chiesa di S. Giovanni Battista serviva in antico a dare albergo ai pellegrini di passaggio. Dopo che l'uso delle pellegrinazioni ebbe a cessare, le relative rendite si convertirono a mantenere alcuni poveri di Lonigo non malati. Dodici cittadini del luogo ne erano originariamente i Direttori. Finalmente questo locale fu instituito Ospitale pei poveri infermi mediante Decreto 24 Settembre 1795 del Veneto Senato all'effetto che siano accolti malati poveri del Comune di Lonigo affetti da malattie acute ed esclusi i mentecatti, i mali cronici, gli attaccaticci e gli altri acquisiti.
Indi per gli italici regolamenti ne passò l'amministrazione nella Congregazione di Carità finchè a governarlo furono per le massime austriache destinati un Direttore ed un Amministratore Cassiere.
Camillo Saraceni di Badia con codicillo nel 1819 lasciò al Comune di Lonigo i propri beni per erigere colle rendite un apposito Ospitale e che volle fosse denominato Ospitale Saraceni, e che più tardi in forza delle testamentarie disposizioni 31 Maggio 1831, e posteriori codicilli del benemerito fu Antonio Vela assunse anche il nome di Casa di Ricovero, ed avvenuto pure che l'Ospitale di S. G. Battista era in bisogno assoluto di ampliare il suo locale, si concordarono gli amministratori comunali e gli Ospizi per costruire una nuova fabbrica metà a spese dell'Ospitale di S. G. Battista e metà a spese ad uso Ospitale Saraceni.
Questo fabbricato avente sede in Lonigo ed eretto nel Campo Marzo dietro governativa approvazione fu terminato nel 1836.
L'unione in un solo locale dei suddetti Istituti, ed il dovere imposto dal testatore Vela al Municipio di amministrare l'Ospitale Saraceni fecero ideare alla R. Delegazione Provinciale di Vicenza il progetto di affidare allo stesso Municipio anche l'amministrazione dell'Ospitale di S. G. Battista al quale effetto furono compilati i relativi Regolamenti disciplinari-
ART. VI. Compatibilmente col numero delle piazze sono accolti anche: a) gli ammalati poveri provenienti da altri Comuni del Distretto, o dai Comuni di qualsivoglia Provincia, dietro rimborso delle spese di cura e trattamento da chi di ragione; b) i poveri che si trovano precariamente domiciliati in Lonigo, con diritto all'amministrazione dell'Ospitale di ripetere il pagamento della competenza passiva verso chi di ragione; c) i Reali Carabinieri ed i militari del R. esercito, come pure le guardie di P. S. e doganali verso il pagamento della stabilita dozzina; ART. VII. Sono pure accolti gli ammalati che fossero presentati dall' Autorità Giudiziaria e di P. S., salvo rimborso, se ed in quanto tali ammalati, o chi per essi, fossero tenuti a pagamento delle dozzine; ART. VIII. Sono pure accolti eccezionalmente persone non povere, ma affette da malattie acute verso pagamento della retta ordinaria da farsi anticipatamente di mese in mese; ART. IX. Sono pure accolti per effetto del legato Morseletto, poveri infermi cronici del Comune, limitatamente però alle rendite lasciate dal benefattore per questo fine; ART. X. L'accoglimento dei cronici ha luogo dietro produzione di certificato medico firmato dal Direttore; ART. XI. La pensione giornaliera per gli ammalati sarà fissata di triennio in triennio dalla Congregazione di Carità riunita, per mezzo di regolare deliberazione; ART. XII. Per l'accoglimento in Ospitale di un malato è necessario, salvo il caso di manifesta urgenza, la produzione dei documenti valevoli ad identificare l'accoglimento e certificato medico constatante la malattia di cui è affetto; ART. XIII. Il servizio medico e chirurgico è disimpegnato dal medico e dal chirurgo del Comune di Lonigo senza alcun aggravio al bilancio dell'Opera Pia; ART. XV. La parte direttiva sanitaria dell' Istituto è affidata ad un Direttore il quale deve essere medico-
Nel caso che nei componenti la Congregazione non vi sia un medico, questa potrà nominare un medico di sua fiducia. Esso durerà in carica 4 anni e potrà essere rieletto.
Norme per la distribuzione delle doti a donzelle maritande.
ART. XVI. Le grazie da distribuirsi dalla Congregazione di Carità e contemplate nel testamento Forresti sono 5 ciascuna di L. 29.64; ART. XVII. Possono aspirarvi le donzelle povere nate e domiciliate nel Comune di Lonigo. Ove il numero delle donzelle aspiranti eccedesse quello delle grazie da distribuirsi, prevale la sorte. La grazia o dotazione non ha valore che per l'anno cui si riferisce. In caso che una grazia resti da pagare essa va in aumento del numero delle doti da distribuirsi l'anno successivo. Tale distribuzione sarà fatta alle donzelle nubende che non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età; ART. XVIII. Il pagamento della dote ha luogo soltanto dietro esibizione dei certificati di matrimonio civile e religioso contratto in tempo utile.
OPAC SBN:L'ospedale di Lonigo / a cura dell'amministrazione comunale ; La Congregazione di carita di Lonigo e gli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza / Gabriele Isolati