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Da: Statuto Organico Regolamento d’Amministrazione interna dell’Ospedale dei poveri nel Comune di Montanaro -
Dallo Statuto
ART. 1 L'Ospedale pei poveri in Montanaro, Provincia di Torino, trae la sua origine dalla donazione di lire trentamila fatta dal molto reverendo signor Sacerdote VISETTI FILIPPO fu Giovanni Battista da Montanaro con suo testamento secreto 2 luglio 1867, presentato al signor Notaio Visetti li 19 stesso luglio ed aperto li 4 novembre 1868.
ART. 2 L'Ospedale eretto in Corpo morale con Regio Decreto 17 ottobre 1869 ha per suo scopo di ricoverare gli ammalati poveri del paese d'ambo i sessi con preferenza i poveri soldati reduci a casa dal militare servizio, e gli estranei nei casi di subitanea infermità e di passaggio, con provvederli del necessario durante la malattia, esclusi però i maniaci, i bambini, le donne vicine al parto, i cronici ed i contagiosi, ed il tutto secondo le norme e le formalità prescritte dal Regolamento di amministrazione interna.
ART. 3 L'Ospedale provvede al proprio mantenimento: 1 Coi frutti delle rendite e dei fondi di sua proprietà; 2 Colla rendita del capitale di lire ottomila legato dal molto reverendo sig. Teologo D. Giovanni Battista Periatti con suo testamento 10 aprile 1841 per l'erezione e manutenzione di un letto compito per un povero del paese di qualunque sesso; 5 Coi sussidi che la Congregazione di Carità potrà bilanciare ogni anno a favore dell'Ospedale e che saranno consentiti dal suo scopo elemosiniero; 4 Colle elemosine e largizioni dei privati.
ART. 4 L'Ospedale è amministrato e diretto dalla locale Congregazione di Carità[…]
ART. 5 Per la direzione interna e per l'assistenza ai poveri infermi potranno essere richieste le Figlie di Carità del paese secondo lo vuole l'indole loro di infermiere ed ospitaliere.
ART. 7 Il personale sanitario ed amministrativo della Congregazione di Carità, fra cui il Tesoriere con idonea cauzione, presteranno anche servizio per l'Ospedale, il quale contribuirà al loro stipendio in proporzione delle sue rendite.
ART. 8 L'Amministrazione fissa il numero dei letti in proporzione dei mezzi, nomina il personale addetto alla Direzione dell'Ospedale e specificandogli le, obbligazioni gli assegna il congruo onorario.
Dal Regolamento
ART. 11 II Medico Chirurgo viene eletto e stipendiato dalla Congregazione di Carità, col concorso e consenso del Consiglio Comunale, al servizio dei poveri locali, ed assisterà quelli ricoverati nell' Ospedale secondo le norme dategli dall'Amministrazione.
ART. 13-
ART. 17-
ART. 19-
Non sarà però ammesso: 1. Il minore di sette anni; 2. Il maniaco; 3. La donna vicina al parto; 4. Chi è affetto da malattia etica, contagiosa, sifilitica, incurabile. L'Ospedale accoglie altresì gli estranei al Comune, che trovandosi di passaggio o temporaneamente vi si ammalassero. purchè vi siano letti vacanti e salvo sempre il rimborso della spesa da parte o degli ammalati stessi o delle loro famiglie, se non sieno indigenti. L'accettazione degli ammalati si fa, previa visita della persona dell'arte, dal Presidente od in sua assenza dal Membro per turno. La convalescenza degli ammalati nell'Ospedale non potrà durare oltre il terzo giorno; però sulla proposta del Medico si può prorogare dal Presidente od in sua assenza dal Membro per turno. All'ammalato che esce dall'Ospedale verranno restituiti gli oggetti consegnati nell'entrata.
ART. 24 Le persone interessate con chi muore nell'Ospedale devono o col vestiario che indossava il defunto o con denari soddisfare il seppellitore.
ART. 25 Ai congiunti ed amici è lecito il visitare gli infermi in tutti i giorni nelle ore stabilite da apposito orario da affiggersi alla porta d'ingresso. Oltrepassata tal'ora (eccettuati i Sacerdoti e Sanitari) per visitare gli infermi richiedesi l'assenso del Presidente o Membro per turno.
ART. 26 Chi visita infermi a qualunque ora deve parlare sottovoce, e nessuno, eccettuate le persone necessarie, potrà fermarsi nelle camere, quando il rumore rechi danno a qualche ammalato.
ART. 27 A chi visita infermi, è lecito loro portar zuccaro, caffè, aranci, limoni e simili. È però severamente proibito loro recar cibi o bevande di qualunque altro genere.
ART. 28 L'ammalato deve portar rispetto sì all'Amministrazione che al personale addetto all'Ospedale; in caso contrario dal Presidente o dal Membro per turno verrà licenziato.
ART. 29 Gli ammalati devono regolarsi in modo che gli uni non siano d'aggravio agli altri. Durante la convalescenza è loro vietato l'uscire dall'Ospedale.