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(1) Dallo Statuto organico del 1873 (2) Dal regolamento di Amministrazione e di servizio interno dello spedale Pierotti in Coreglia Anteminelli -
(1) Lo Spedale Pierolli, che ha sede nel Capoluogo della Comunità di Coreglia Antelminelli, trae la sua origine dal testamento olografo della fu Carolina del già Giovan Vincenzo Pierotti, moglie al q: avvocato Giovan Domenico Pistoja, in data del 10 Aprile 1841
ART. 12 Nello Spedale Pierolli saranno annessi di diritto e con assoluta preferenza quattro infermi poveri, di ambo i sessi, della Parrocchia di Coreglia Antelminelli, e qualora tanti non ve ne fossero nella detta Parrocchia, ne saranno ricevuti altrettanti di quella di Gromignana; e se mancassero nell'una e nell'altra di queste due, in tal caso saranno accolti quelli della Parrocchia del Piano di Coreglia.
ART. 14 Se qualche infelice della Comunità di Coreglia Antelminelli, sebbene non domiciliato nelle tre nominate Parrocchie, fosse di passaggio nel Capoluogo e venisse di subito colpito da qualche infermità, sarà ammesso e curato nello Spedale Pierotti, gratuitamente, se povero, e col pagamento della spedalità, se esso, la famiglia e le persone di ragione tenute al mantenimento di lui, non figurassero nella lista o ruolo dei poveri, formato dalla Rappresentanza Comunale.
ART. 18 Se le rendite costituenti la dote dello Spedale Pierotti, non bastassero a mantenere quattro infermi e cinque invalidi, dovranno gli Esecutori Testamentari Amministratori limitare, per tempo e dimostrativamente col mezzo ordinario e legale del bilancio di previsione, il numero degli uni e degli altri fino alla capacità delle rendite stesse, per guisa, che giammai debba essere diminuito il capitale attivo, ossia la dote dell'Opera Pia, per effetto di qualunque siasi disavanzo.
(2) 36. Il medico chirurgo decide intorno alle ammissioni degli infermi che si presentano, osservando di rigore prescrizioni contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 dello Statuto organico, e più specialmente di quest'ultimo articolo che lo riguarda in particolare. Per ogni altro estremo l'ammittendo dovrà essere munito di un attestato del Sindaco provante il luogo di domicilio e le condizioni economiche dell'ammittendo stesso e delle persone obbligate, secondo il codice civile, al mantenimento di lui. Senza queste formalità nissuno potrà essere ammesso, menochè ricorrano la urgenza assoluta ed evidente il pericolo grave.
37. Ha l'obbligo di fare agli ammalati ammessi nello Spedale, due visite al giorno, che una nelle ore antimeriadiane e l'altra nelle ore pomeridiane da destinarsi preventivamente d'accordo con gli amministratori.
38. Prescrive i medicamenti ed i rimedii necessari agli ammalati, segnandoli giorno per giorno di propria mano in apposito ricettario preparato dall'amministrazione, conciliando sempre con ogni diligenza e finchè è possibile la cura con la economia della amministrazione stessa.
39. I medicamenti costosi e di lusso sono assolutamente vietati ed è riservata agli amministratori la facoltà di deliberare, sentiti gli esperti e col voto occorrendo del Consiglio Sanitario provinciale, una speciale Farmacopea quando la credessero necessaria ed apparisse utile.
40. Prescrive il vitto che crede conveniente alla cura degli ammalati, segnandolo nel ricettario suddetto in apposita casella distinta da quella dei medicamenti ed uniformandosi alla tabella dietetica approvata nel seguente art. 41.
41. La tabella dietetica in servizio dello Spedale Pierotti è quella generale superiormente approvata per gli Spedali d'infermi (civili) della Toscana, circolata dalla Prefettura di Lucca nel 12 giugno 1860 ed entrata in attività col giorno primo luglio dello stesso anno. Soltanto, avuto riguardo alla località ed alla piccolezza dei mezzi dei quali dispone l'Opera Pia, non sono ammesse le sostituzioni, altrechè nel caso vengano limitate alle uova. Inoltre non sono ammessi affatto nè i villi addizionali nè le sostanze alimentarie quasi medicamentose; e, quanto ai vini generosi, le ordinazioni debbono essere ristrette al solo miglior vino che produce il territorio comunale di Coreglia-
42. L'orario da seguirsi nei diversi mesi dell'anno per la distribuzione del vitto, è quello stesso indicato nella suddetta tabella dietetica.
43. Eseguisce le operazioni chirurgiche, più specialmente di bassa chirurgia, che fossero necessarie a seconda dei casi e delle circostanze, al quale effetto dovrà possedere gli istrumenti ed i ferri dell'arte, più necessari ed indispensabili. Se la gravità e la specialità dei casi esigessero l'assistenza di altra persona dell'arte, avrà facoltà di chiederne e di promuoverne presso l'amministrazione, lo intervento, scegliendo fra i sanitari o condotti o esercenti nel territorio comunitativo di Coreglia-
44. Ha facoltà di chiedere consulto prima d'intraprendere operazioni chirurgiche. In questi casi il Medico-
45. Ritenuto che il Medico-
46. Oltre i consulti facoltativi enumerati sin qui, ricorrono anche quelli di obbligo. Sono consulti di obbligo quelli: a) Per le dichiarazioni di cronicità di una malattia, sia riguardo alle ammissioni vietate dall'art. 15 dello Statuto organico, ossia che sopraggiunga e si determini in conseguenza di una malattia acuta curata nello Spedale, o di una operazione chirurgica ivi eseguita; b) Per le dichiarazioni di alienazione mentale, nel qual caso ricorre la rigorosa osservanza degli articoli 112, 113, 114, 115 o 117 del Motuproprio 2 agosto 1838.
47. Se per avventura la malattia di qualche individuo accolto e defunto nello Spedale, avesse presentato nel suo corso fenomeni singolari, straordinari o strani, potrà il Medico-
48. Una volta permesse le autopsie saranno eseguite in guisa che non arrechino alcun nocumento alla salute pubblica in generale e sempre ed in ogni caso nella stanza mortuaria esistente nel pubblico Camposanto.
49. Promuove presso l'amministrazione, tanto nei casi ordinari che in quelli straordinari, tutti i provvedimenti necessari ed utili al benessere generale degli ammalati, alla igiene di essi e dei locali, alla bontà dei medicamenti e dei rimedi prescritti, alla salubrità e bontà dei generi alimentari; ed esige che il basso servizio, che gli è immediatamente subordinato, disimpegni con amore, con carità, con diligenza ed ai debiti tempi le incombenze rispettive ed ottemperi agli ordini ed alle istruzioni che egli, volta per volta o normalmente, avesse opportunità o necessità di dare, facendone, in caso di mancanza o di negligenza, rapporto alla amministrazione per quei provvedimenti di rigore che fossero del caso.
51. Il Cappellano presta agli infermi ricoverati, l'assistenza spirituale propria del sacro ministero di lui. Quindi ne ascolta le confessioni, amministra loro i sacramenti; recita le preci che ricorrono nel corso della giornata; e, nei giorni festivi, celebra la messa nello Spedale, ma fino a tantochè non sia possibile, si uniforma alle istruzioni che gli verranno date in proposito dagli amministratori.
52. Nel disimpegno delle proprie incombenze tiene a farsi distinguere per quel contegno umano e caritatevole, che tanto si addice al sacro suo ministero.
53. Inoltre: a) Cura il trionfo della disciplina e della moralità nell'interno dello Stabilimento; b) Invigila, sempre nell'interno dello Stabilimento, la condotta del basso servizio ed esige che disimpegni completamente e fedelmente i propri doveri, al quale effetto non risparmia qualche sorpresa in tempo di notte; c) Per la quiete degli ammalati, per la regolarità del servizio e per la sicurezza delle proprietà spettanti all'Opera Pia, esige che l'Inserviente di Ruolo tenga costantemente chiusa la porta d'ingresso dello Spedale, non essendo permesso l'accesso né ai singoli nè al pubblico, altroché nei giorni di domenica, martedì e giovedì di ciascuna settimana, per un'ora soltanto che potrebbe essere dalle 12 meridiane al tocco, quando, escluse sempre le ore del vitte, gli amministratori, d'accordo col Medico-
55. Al servizio della Infermeria per i maschi è addetto un Inserviente o Infermiere giornaliero di Ruolo; ed il servizio proprio della Infermeria per le femmine è commesso ad una Inserviente o Infermiera ugualmente giornaliera o di Ruolo.
56. E’ obbligo assoluto dell'uno o dell'altra: a) Di prestare con carità ed amore la loro assistenza ai poveri ammalati in tutti i loro bisogni e di accorrere ed essere pronti ad ogni chiamata dei medesimi, tanto di giorno che di notte; b) Di curare la massima pulizia dei letti e dei relativi corredi; di cambiare le biancherie ogni sabato di ciascuna settimana e, straordinariamente, tutte le volte che il bisogno lo esiga; di cambiare i teli o le traverse ogni mattina prima della visita del Medico-
57. Per evitare la possibilità che si propaghino nello Stabilimento insetti molestie schifosi, al sopraggiungere di qualunque ammalato l'ammissione del quale sia stata deliberata, dovranno ambedue gli Inservienti rispettivamente e ciascuno per quello che lo riguarda, secondochè si tratti di maschio o di femmina, disporre che sia spogliato di tutte quante le vesti che indossa, compresa la camicia, che sarà fornita pulita dallo Spedale, in un locale a parte, se lo stato della malattia lo consente, in caso diverso in un letto di deposito, per dipendere dagli ordini del Medico-
58. Secondochè si tratti di maschio o di femmina, ciascun Inserviente prenderà in consegna tutto quanto il vestiario e qualunque altro oggetto fosse stato trovato presso ed in dosso all'ammesso, facendone subito e volta per volta esatta e fedele descrizione o inventario in un apposito Registro ed in una Nota a parte, da consegnarsi quest'ultima, volta per volta, al Cappellano. Se vi fossero dei valori o degli oggetti di valore, degli uni e degli altri dovranno immediatamente farne la consegna col mezzo del Cappellano all' Amministratore-
59. Se l'ammalato esce dallo Spedale per guarigione o per qualunque altra causa, tutto gli viene restituito se muore nello Spedale, tutti quanti gli oggetti che gli appartenevano e dei quali fu trovato in possesso nell'atto dell'ammissione, restano ad intero profitto e vantaggio dell'Amministrazione Nosocomiale.
60. L'Inserviente di Ruolo riceve in consegna dall'Amministratore-
61. L'Inserviente di Ruolo tiene costantemente chiusa la porta d'ingresso dello Spedale, invigila che nessuno vi abbia accesso (meno le Autorità locali, il Sindaco per esempio, il quale in qualunque siasi momento ha diritto di accedervi) nelle ore e nei giorni nei quali è vietato l'ingresso al pubblico, se non abbiano da esibire e rilasciare uno speciale permesso scritto degli amministratori.
D'accordo con la Inserviente addetta alla Infermeria delle femmine, invigila, più specialmente quando il pubblico è ammesso di diritto, che nessuno si permetta introdurre e distribuire agli ammalati cibi nocivi, sequestrandoli all'occorrenza ed ottemperando in ogni caso agli ordini del Cappellano.
62. Assistito dalla Inserviente addetta alla Infermeria delle femmine, consegna a chi sarà designato dall'Amministrazione, le biancherie sudice per il bucato, tenendone nota; e, sempre assistito come sopra, le riscontra quando tornano pulite, affrettandosi a rendere conto volta per volta dell' esito di tale riscontro all' Amministratore-
63. Il servizio della cucina è disimpegnato dalla Inserviente addetta all’Infermeria delle femmine, coadiuvata dall'Inserviente della Infermeria dei maschi; al quale effetto, mediante chiesti regolari e ricevute, le viene somministrato l'occorrente dall'Amministratore-
64. L'Inserviente giornaliero di Ruolo riceve sulla Cassa dell'Opera Pia a titolo di salario mensile la somma d'ital. L. 28, 00; e la Inserviente, per lo stesso titolo di salario mensile riceve ital. L. 25.
66. Quando si trovassero in cura nello Spedale ammalati gravi e bisognosi di assistenza continua, sia di giorno che di notte, o i due Inservienti di Ruolo non potessero da soli sopperire, gli amministratori, premessa per tempo la designazione e nomina formale di un supplente per i maschi e di una supplente per le femmine da potersi soprachiamare soltanto quando ed appena il bisogno lo richieda e da licenziarsi appena il bisogno stesso sia cessato, sulla richiesta ed a proposizione del Medico-
67. É assolutamente vietato agli Inservienti e loro supplenti di ricevere e tanto meno di protendere mance o rimunerazioni di sorta dagli infermi e dalle loro famiglie; ed è altresì proibito loro di procurare e somministrare agli infermi stessi, alimenti e bevande non provenienti dalla cucina dello Spedale e non compresi nelle prestabilite e giornaliere prescrizioni dietetiche ordinate dal Medico-
68. L' Inserviente dei maschi, quando è in servizio, indossa una gabbanella o casacca di panno, che gli viene fornita ogni sei anni dall'Amministrazione ; e porta in petto appesa e fissata alla detta veste, della quale non potrà assolutamente fare uso fuori di servizio, una placca con lo stemma dello Spedale. L’Inserviente delle femmine indossa in servizio un lungo e largo grembiale di tela bianca di canapa, sempre lindo e pulito; al quale effetto ne ha in consegna ed a sua disposizione almeno quattro, che le vengono forniti a carico dell'Opera Pia; e rinnovati e sostituiti, quando il bisogno lo richieda, a spese dell'Amministrazione, mediante riconsegna di quello o quelli da rinnovarsi e sostituirsi. Di questi grembiali mai dovrà farne uso per i servizi propri della cucina, essendo questa provveduta dall'Amministrazione stessa dei necessari canovacci, corredi ec. ec.
69. Ne gli Impiegati nè gli Inservienti possono assentarsi dal loro posto, senza il preventivo ed esplicito permesso degli amministratori.
70. Tale permesso, che giammai potrà oltrepassare lo spazio massimo di un mese per gli Impiegati e di giorni quindici per gli Inservienti, sarà sempre subordinato alla condizione che si facciano rispettivamente rappresentare e supplire a loro spese; e che i rappresentanti ed i supplenti, presentati e proposti con la domanda di assenza, siano giudicati idonei ed ammessi dagli amministratori.
71. Nei casi di assenza per malattia continuata oltre quattro mesi, se si tratti di Impiegati ed oltre due mesi, se si tratti di Inservienti, gli amministratori deliberano il licenziamento degli uni e degli altri.
72. Nei casi di mancanze degli Impiegati e degli Inservienti, gli amministratori, esaminati i singoli fatti, deliberano, secondo la maggiore o minore gravità dei medesimi, o l'ammonizione per una prima volta, o la sospensione dalla paga e dall'impiego o servizio fino ad un mese o, la destituzione, se si tratti di Impiegati, e la espulsione se si tratti di Inservienti.
73. E’ assolutamente vietato agli Impiegati ed Inservienti di prendere parte diretta o indiretta negli appalti di lavori, nelle forniture dei generi, nelle affittanze od altro. Quell'Impiegato o quell'inserviente che direttamente o indirettamente avesse contravvenuto a quanto è prescritto dal presente articolo, si riterrà pel fatto stesso dimissionario.
74. Per qualunque mancanza d'infedeltà, l'impiegato incorre nella immediata destituzione, e l'Inserviente nella immediata espulsione, le quali vengono inflitte rispettivamente dagli amministratori.
75. I risparmi di onorari ec. che si facessero per posti vacanti, potranno venire erogati dagli amministratori, in retribuzioni a quelli impiegati o inservienti che si fossero prestati straordinariamente al disimpegno delle ingerenze annesse al posto disponibile.