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Dallo statuto organico dell’Ospedale di San Giuseppe di Castelnuovo d’Asti – 1879
Art. 1 L’Ospedale prende il nome di San Giuseppe[…]
Art. 2 Lo scopo dell’Ospedale è: 1) Ricevere i poveri di ambo i sessi in tempo di malattia; 2) di ricoverare i cronici assolutamente incapaci a provvedersi il vitto.
Art. 3 Pel ricovero degli infermi e dei cronici è destinata la fabbrica, appositamente costrutta, nella regione S. Bartolomeo; ed al loro mantenimento sono destinati i redditi del Pio Istituto, le offerte private, ed i legati che verranno fatti a favore del medesimo.
Art. 4 – 16 dell’Amministrazione[…]
ART. 17 È fatta a chiunque facoltà di fondare un letto incurabile nell' Ospedale, mediante una rendita di L. 350. Il Benefattore che si riserva la facoltà di nominare anche un forestiero ad occupare la piazza fondata dovrà dare la rendita di L. 400.
ART. 18 La memoria dei Benefattori più insigni sarà conservata nell'Ospedale o con busti, o con lapidi, o con semplici iscrizioni.
ART. 19 Per essere accettato nell'Ospedale gratuitamente, è necessario: 1º Essere nativo di questo luogo, od avervi tenuto domicilio stabile almeno per dieci anni; 2º Trovarsi nell'elenco delle famiglie povere redatto dal Consiglio Comunale; 3º Essere accettato dall'Amministrazione dell'Ospedale. Nei casi urgenti il Presidente potrà accettare ammalato, dandone in seguito avviso all'Amministrazione.
ART. 20 Mediante retribuzione da convenirsi coll'Amministrazione, possono essere accettati nell'Ospedale persone non inscritte nella lista delle famiglie povere o forastiere.
ART. 21. Qualora il Numero dei ricoverati arrivi al N° 12, l'Amministrazione non è più tenuta a fare altre accettazioni, eccettuati i casi urgentissimi.
ART. 22 È in facoltà dell'Amministrazione licenziare dall'ospedale gli infermi colpevoli di qualche disordine.