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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Pescara in data 20 luglio 1948, con il quale il "Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi di Tocco Casauria, e' stato classificato "Infermeria", ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Pescara in data 4 febbraio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria "Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi" di Tocco Casauria non e', allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n.132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 633;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'articolo 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'infermeria "Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi", con sede in Tocco Casauria (Pescara), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Tocco Casauria;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente
designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 633.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI -
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 24. -