ZOAGLI Infermeria Conte Canevaro - Ospedali d'Italia

Vai ai contenuti

Menu principale:

ZOAGLI Infermeria Conte Canevaro

Ospedali Nord Ovest > Regione Liguria > Genova provincia

Il contenuto della scheda proviene integralmente dal sito ufficiale della residenza Canevaro

https://www.residenzacanevaro.com/filosofia-e-storia/

L’ospedale del Comune di Zoagli venne fondato sotto gli auspici dell’Amministrazione Comunale, a seguito di una consultazione popolare, con la costituzione di un comitato promotore. Detto comitato, il 15 Giugno del 1872, con la proposta di pubblica sottoscrizione, iniziata dal Conte Giuseppe Canevaro, diede pratico avvio alla realizzazione dell’auspicato ospedale, con sede in Via Castello 133. Venne eretto in Ente Morale il 10 Marzo 1878 e successivamente consegnato alla Congregazione di Carità
Durante il secondo conflitto mondiale, a seguito del bombardamento della città di Zoagli, l’Ospedale venne quasi totalmente distrutto. Terminata la guerra venne ricostruito, quale opera dipendente da danni bellici, nella sede attuale, dal Genio Civile di Genova.
I lavori terminarono nel 1956. Non riconosciuto “ente ospedaliero” ai sensi della legge 12/2/1968 n.132, svolge attività di assistenza agli anziani.
L’Ente, oggi definito Residenza Protetta, è autorizzato ad ospitare 55 anziani (40 non autosufficienti e 15 autosufficienti).
In attuazione delle disposizioni legislative in materia, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 10 Ottobre 2003 l’Ente ha assunto forma giuridica di Fondazione di diritto privato con la denominazione “Residenza Protetta Conte Canevaro”.

dallo Statuto organico e relativo Regolamento per lo spedale comunale di Zoagli
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Vista la domanda del Comitato promotore della fondazione di un Ospedale a beneficio degli infermi poveri d’ambo i sessi nel Comune di Zoagli  in data 25 Gennaio 1877 diretta ad ottenere la costituzione in Corpo Morale e l'approvazione dello Statuto organico;
… Abbiamo decretato e decretiamo:
ARTICOLO 1.
L'Ospedale pei poveri infermi di ambo i sessi fondato ad iniziativa di privati benefattori nel Comune di Zoagli è costituito in Corpo Morale.

STATUTO ORGANICO DELL'OSPEDALE COMUNALE DI ZOAGLI del 3 Marzo 1876.
ART. 1
L'Istituto pio fondato in Zoagli, Provincia di Genova, a sollievo dei poveri infermi, sotto gli auspici del Municipio, col mezzo di pubblica sottoscrizione, proposta ed inaugurata nel 1872, dal Conte Canevaro Giuseppe, col dono di lire quarantamila, e  proseguita dalla Commissione Comunale sottoscritta, si denomina col titolo di Ospedale Comunale Conte Canevaro; e si regge secondo le norme tracciate dalla legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie e dal relativo Regolamento 27 Novembre dello stesso anno.
ART. 2
Esso ha per iscopo il ricovero e la cura degli infermi poveri d'ambo i sessi, appartenenti al Comune di Zoagli, esclusi quelli affetti da mania furiosa.
ART. 3
Potranno eziandio essere ammessi nell' Ospedale, malati non poveri che ne facessero domanda, pagando la mercede giornaliera, che all'uopo sarà stabilita.
ART. 4
Potranno inoltre esservi ammessi, gli estranei al Comune, che si trovassero quivi per temporanea dimora o di passaggio, quando ciò fosse richiesto per ragioni d'umanità e salvo sempre all'Amministrazione dell'Ospedale, di chiedere il rimborso delle  spese, o il pagamento della mercede stabilita agli stessi ricoverati o alle loro famiglie se ne hanno i mezzi, oppure alle pubbliche Amministrazioni od Opere Pie, che dovessero sostenere siffatta spesa secondo le leggi o le consuetudini.
ART. 5
Per l'ammissione degli ammalati nello Stabilimento saranno prescritte le norme e le discipline opportune, le quali non potranno essere mai trasgredite, sotto la responsabilità personale dei trasgressori, salvo i casi di assoluta urgenza, nei quali
l'ammalato potrà essere ricevuto nello Stabilimento in via provvisoria, con obbligo però di regolarizzarne l'ammissione, nel più breve tempo possibile.
ART. 6
Per raggiungere il suo fine umanitario, l'Ospedale oltre all'uso del fabbricato già costruito appositamente per pubblica sottoscrizione fa assegnamento sui seguenti mezzi, cioè:
A) Sulle rendite del debito pubblico o d'altra natura di garantita e sicura riscossione, che verranno acquistate colle somme a tal uopo elargite dai sottoscrittori.
B) Sui Legati già ottenuti e che si spera di ottenere da generosi benefattori, con che verranno all'uopo costituite nuove rendite come sopra, secondo i casi e le disposizioni di legge.
C) Sulle elargizioni della carità cittadina. D) Sulle mercedi dei ricoverati a pagamento.
ART. 7
Un attestato di gratitudine verso i pii benefattori, e allo scopo di eccitare cogli esempi dei padri, lo zelo e la carità dei nipoti, si stabilisce che l'Amministrazione dell'Ospedale farà erigere per suo conto nell'interno o vicino all'ingresso dello Stabilimento:
A) Una statua in marmo, alla memoria di coloro che avranno legato o donato all'Opera Pia, tanti beni o valori corrispondenti ad una somma, non inferiore a Lire trentamila.
B) Un busto in marmo alla memoria di coloro, che avranno donato o legato per una somma compresa fra le Lire diecimila inclusive e le trentamila.
C) Una lapide pure in marmo, a chi avrà donato o legato per una somma compresa fra le Lire mille inclusive e le diecimila.
D) Una lapide comune pure in marmo, nella quale verranno incisi successivamente i nomi di tutti coloro, che avranno donato o legato per una somma compresa fra le Lire cinquecento inclusive e le mille.
ART. 8
L'Amministrazione dell'Opera Pia è affidata alle cure della Congregazione di Carità del luogo, la quale col titolo di Amministrazione dell'Ospedale, per ciò che riguarda questo Stabilimento, sarà presieduta dal benemerito fondatore Conte Giuseppe Canevaro, e dopo la morte di lui, da un presidente scelto di preferenza fra i discendenti di lui, nominato dal Consiglio Comunale, da rinnovarsi o rieleggersi ogni quattro anni, restando per l'Amministrazione dell'Ospedale, al Presidente della Congregazione  di Carità, il grado ed il titolo di Vice Presidente.
ART. 15
L'Amministrazione nominerà uno o più sanitari pel servizio medico-chirurgico dell'Ospedale, accordando la preferenza ai residenti nel Comune; nominerà inoltre quel numero d'infermieri d'ambo i sessi che crederà necessari, e questi dipenderanno in tutto dal Direttore.
ART. 20
Con apposito regolamento di servizio interno e d'amministrazione,  la Commissione promotrice sottoscritta, stabilirà le norme necessarie per l'esecuzione del presente Statuto, indicando specialmente:
A) Le discipline da seguirsi per l'ammissione, la cura ed il licenziamento degli ammalati, la mercede giornaliera pei ricoverati a pagamento e le pratiche da farsi per assicurare ed ottenere il rimborso delle spese, pel ricovero degli ammalati non  appartenenti al Comune.
B) Le attribuzioni ed i doveri del Direttore e dei sanitari dello Stabilimento, le attribuzioni ed i doveri del Cappellano e degli impiegati, la cauzione da prestarsi dal Tesoriere; gli obblighi degli infermieri e degli altri addetti allo Stabilimento; le condizioni  e le guarentiggie per le nomine e per i licenziamenti.
C) Le norme per l'acquisto in via economica dei cibi, dei medicinali, degli oggetti mobili e di ogni altra cosa occorrente per l'Ospedale, quando non siasi provveduto per contratto.
D) Ed infine tutto quanto può interessare il regolare avviamento dell'Amministrazione ed il vantaggio morale ed economico dell' Istituto.
ART. 21
Alla fine d'ogni anno l'Amministrazione dell'Ospedale dovrà trasmettere all' Amministrazione Municipale una estesa relazione sulle condizioni sanitarie ed economiche dell'Istituto.
ART. 22
L'Amministrazione avrà cura di fare in modo che l'importanza dei vari monumenti di una stessa categoria, da erigersi in base all'art. 7 del presente Statuto, sia tenuta possibilmente in proporzione coll'importanza dei vari doni o legati, regolando la  spesa secondo le condizioni economiche dell'Istituto, salvo alle famiglie dei benefattori di coadiuvare in questa parte l'Amministrazione dell'Opera Pia. Nelle iscrizioni sarà sempre indicata la cifra del dono fatto. Pei doni inferiori a quelli  indicati  all'art. 7 si terrà memoria negli archivi dell'Ospedale, previa pubblicazione.
ART. 23
Resta espressamente vietato di concedere agli impiegati dell'Ospedale o ad altri sui fondi dell'Opera Pía, pensioni o gratificazioni oltre agli stipendi od emolumenti stabiliti, ad eccezione di quelle rimunerazioni o compensi, che potrebbero essere
stabiliti da privati benefattori per usi determinati sempre che ciò torni, anzichè a danno, a vantaggio dell'Istituto.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL' 0SPEDALE COMUNALE DI ZOAGLI  8 Agosto 1878
ART. 1
Avranno diritto al ricovero nell'Ospedale di Zoagli, gli ammalali appartenenti a tutte quelle famiglie, che come povere sulla proposta della Giunta Comunale l'Amministrazione dell'Ospedale, in principio d'ogni anno, inscriverà sù di apposito Registro  che verrà conservato presso l'Amministrazione della Pia Opera.
ART. 2
Quando durante l'anno, avvenga la sopravvenienza di qualche ammalato povero non compreso nel Registro di cui all'articolo precedente, la sola Amministrazione dell'Ospedale potrà deliberarne il ricovero nello Stabilimento; e quando si presenti  caso d'urgenza, il Presidente o chi per Esso, potrà provvisoriamente ordinarne l'ammissione, salvo a riferirne al più presto all'Amministrazione per la regolarizzazione della stessa.
ART. 3
Il numero degli ammalati da ricoverarsi sarà quello comportato dalle rendite patrimoniali dello Stabilimento, e dalla sua capacità; e quando in ciò si abbia difetto, la scelta degli ammalati, dovrà farsi sui più bisognosi, ed in proporzione della popolazione, fra tutte le frazioni del Comune.
ART. 4
Per l'ammissione degli ammalati, le famiglie dovranno farne richiesta al Presidente dell' Amministrazione dell'Ospedale od a chi per Esso, corredata da una dichiarazione di un Sanitario che indichi lo stato ed il genere della malattia; la Direzione  interna dello Stabilimento non potrà ricevere ammalato alcuno, senza il permesso del Presidente o di chi per Esso, debitamente firmato, e conservato a suo scarico.
ART. 5
Tutti i ricoverati nello Stabilimento per cura della Direzione interna colla data dell'entrata, della sortita, e dell'esito della malattia, saranno annotati in apposito Registro, che in fine di ciascun anno, o quando lo creda l'Amministrazione, verrà a questa  consegnato, unitamente a tutti i relativi permessi di ricovero.
ART. 6
Per l'ammissione a pagamento di malati non poveri, la richiesta dovrà essere corredata da cauzione per la somma della mercede che si dovrà allo Stabilimento per il tempo dell'ospitalità. Preferibilmente però si farà sempre luogo alle domande dei  malati poveri.
ART. 7
La cauzione da prestarsi per il disposto dell'articolo precedente, consisterà in una obbligazione scritta e firmata da persona solvibile presso il Presidente dell'Amministrazione, o nel deposito presso il Tesoriere di una somma che equivalga all'importo  della mercede per mesi tre di ospitalità, da rinnovarsi occorrendo.
ART. 8
La mercede giornaliera per i ricoverati a pagamento è fissata in L. 2.
ART. 9
Appena ricoverato un ammalato, la Direzione interna disporrà perchè sia trasportato nel letto assegnatogli; quando sia caso d'urgenza farà chiamare immediatamente il Sanitario dello Stabilimento per le prime cure, altrimenti lo indicherà a questo nella prima visita giornaliera.
ART. 10
Gli abiti di ciascun ricoverato saranno conservati per cura della Direzione interna, per essere restituiti allo stesso quando ne sorta, ed in caso di decesso resteranno proprietà dello Stabilimento, se l'ammalato apparteneva ai poveri, e verranno consegnati agli eredi se apparteneva ai ricoverati a pagamento.
ART. 11
Il medico curante alla prima visita sottoporrà ciascun ammalato a quel regime dietetico che crederà conveniente, ed a seconda del caso potrà variarlo, fissando  per questo tre diete, distinte col numero di 1ª, 2ª e 3ª,  e consisteranno [...].  Ciascuna delle predette tre diete sarà indicata da un cartellino che il medico farà apporre a capo del letto di ciascun ammalato, ed a questo dovrà attenersi rigorosamente la Direzione interna dello Stabilimento.
ART. 12
La sola Amministrazione dell' Ospedale sulla proposta dei medici curanti o di propria iniziativa, potrà variare il regime dietetico di cui nel precedente articolo, ed in casi di malattie speciali, il Direttore, sulla richiesta del medico, potrà ordinare quei  speciali alimenti o bevande che gli verranno indicate.
ART. 13
Per cura della Direzione interna sarà tenuto apposito Registro in cui giornalmente si annoteranno i malati nello Stabilimento, e le quantità e qualità degli alimenti loro somministrati.
ART. 14
La distribuzione degli alimenti al mattino ed alla sera, non avrà mai luogo se non ultimata la visita dei sanitari.
ART. 15
La cura medica, sarà quella prescritta in ciascuna visita, e verrà eseguita rigorosamente dalla Direzione interna dell'Ospedale, ed in quel modo che sarà detto dai sanitari. Questi in apposito Registro a madre e figlia scriveranno giornalmente tutte le  ordinazioni, e la Direzione interna ultimata la visita spedirà le figlie del predetto Registro al Farmacista, il quale dovrà tutte conservarle, per presentarle a suo tempo unite al conto relativo. Il Registro madre sarà conservato dalla Direzione per essere  quindi consegnato all'Amministrazione per il controllo.
ART. 16
Quando il medico curante, per la gravezza della malattia, trovi in pericolo la vita di qualche infermo, dovrà consigliargli i Sacramenti, e questo sarà indicato da un cartellino che farà apporre a capo del letto dell'infermo stesso, ed allora soltanto la Direzione interna farà chiamare il Parroco, od il Cappellano.
ART. 17
Nei casi di decesso, il cadavere per mezzo degli infermieri, sarà fatto immediatamente trasportare nella camera mortuaria, e da questa al Cimitero, trascorse le ore volute dalla Legge, e previa denunzia allo Stato Civile e relativo permesso di  seppellimento.
ART. 18
Il trasporto dei cadaveri dalla camera mortuaria al  Cimitero si farà in ore di notte, nel mattino o nella sera col solo accompagnamento del Parroco o del Cappellano dell' Ospedale.
ART. 19
Nessuna persona estranea al servizio od all'Amministrazione dell'Ospedale potrà entrare nello Stabilimento senza un permesso del Presidente o del Direttore, ad eccezione del Giovedì e della Domenica di ciascuna settimana, nei quali sarà libero accesso al pubblico dalle ore 8 alle ore 11 antimeridiane. In questi giorni la Direzione interna veglierà perchè l'ordine in ogni parte sia mantenuto da quanti visiteranno lo Stabilimento.
ART. 20
Appena un ammalato sarà guarito, sulla proposta del medico curante, verrà licenziato dallo Stabilimento, per ordine firmato dal Presidente dell'Amministrazione; e quando o per indisciplina o cronicità della malattia od altro, lo creda conveniente la  sola Amministrazione dell'Ospedale, potrà deliberare il licenziamento di qualunque ammalato ricoverato.
ART. 21
Per gli ammalati a pagamento, il Presidente dell'Amministrazione, spedirà avviso cui di dovere per il versamento della mercede dovuta a mani del Tesoriere che ne rilascerà quietanza, previa registrazione.
ART. 22
Il Direttore nominato dall'Amministrazione dell'Ospedale, pel disimpegno delle sue attribuzioni di cui nello Statuto Organico, e nel presente Regolamento, sarà coadiuvato da un infermiere capo, che potrà essere una Suora di Carità, ed a questo sotto la diretta dipendenza del Direttore stesso verrà affidato:
A) La tenuta di un regolare inventario della biancheria, mobili ed utensili d'ogni specie di proprietà della Pia Opera, annotandovi successivamente le variazioni che occorreranno; copia del predetto inventario sarà conservata presso l'Amministrazione.
B) La provvista giornaliera dei commestibili e delle medicine dai venditori prescelti dall' Amministrazione.
C) La cottura e la distribuzione agli ammalati dei cibi e delle medicine.
D) La polizia interna dello Stabilimento, come la disciplina e la sorveglianza diurna e notturna degli ammalati e degli altri infermieri.
ART. 23
Il numero degli infermieri sarà quello che relativamente alla importanza dello Stabilimento, l'Amministrazione dell'Ospedale, crederà conveniente, e la loro nomina come la loro mercede saranno dalla stessa deliberate e potranno modificarsi a seconda dei bisogni dello Stabilimento stesso, e tutti presteranno il loro servizio, quelli del giorno dalle ore 6 del mattino alle ore 9 di sera, e quelli della notte dalle ore 9 di sera alle 8 del mattino.
ART. 24
L'Amministrazione nominerà quel numero di medici curanti che crederà conveniente; fisserà la loro retribuzione come l'orario per le visite giornaliere, e questo sarà per le visite del mattino alle ore 7 e per quelle della sera alle ore 5.
ART. 25
I medici curanti, attenendosi all'orario di cui nel precedente articolo, dovranno far le visite contemporaneamente, ed in caso di bisogno dovranno aiutarsi reciprocamente pel regolare disimpegno del loro ufficio.
ART. 26
L'Amministrazione nominerà un Cassiere la cui cauzione e retribuzione verrà fissata in base all'importanza dell'azienda dell'Ospedale. Sarà suo obbligo di fare a tempo debito le riscossioni ed i pagamenti, che saranno portati dai bilanci preventivi  della Pia Opera, e dai mandati debitamente rilasciati, fino alla concorrenza delle somme riscosse, come sarà tenuto a presentare annualmente all' Amministrazione i conti consuntivi per la necessaria approvazione.
ART. 27
L'Amministrazione nominerà ancora un Segretario al quale verrà affidato l'archivio e tutti quelli altri incombenti che sono inerenti a simili amministrazioni.
ART. 28
Come alla sola Amministrazione dell'Ospedale è riservata la nomina di tutti gli impiegati colla rispettiva retribuzione, cosi alla stessa è riservata la loro destituzione quando ne sia il caso, e se avvenga per contravvenzioni al presente Regolamento sarà preceduta da ammonizione o da ritenuta sullo stipendio.







 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
Torna ai contenuti | Torna al menu