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Da: Statuti e regolamenti delle Opere Pie di Cavallermaggiore -
Dallo Statuto
Art. 1 L'Ospedale di Carità di Cavallermaggiore fu eretto in principio del volgente secolo, mercè cospicui legati dell'avv. Sebastiano Cornaglia e Ludovico Albosco, cui fecero seguito altri […]
Art. 2 ha per iscopo di fornire cura gratuita ad ammalati poveri del Comune, e può anche accogliere nelle sue sale infermi curati mediante pagamento.
Art. 3 Sono ammessibili alla cura gratuita i poveri d'ambo i sessi e di ogni età, purchè affetti da malattie acute non contagiose, escluse le mentali. Nei casi d'urgenza saranno accolti gli infermi poveri affetti da qualsiasi malattia, ancorchè non appartenenti al Comune. Gli infermi sono ammessi secondo la capacità dei locali, nella misura delle entrate disponibili e con quelle norme che saranno stabilite dal regolamento interno.
Art. 4 All'Ospedale è annesso un numero di letti cosi detti di incurabili, in cui si accolgono ammalati affetti da malattie croniche. L'Istituto ricovera inoltre, in locale distinto denominato Ospizio, individui inabili al lavoro ed infermicci, durante la stagione invernale.
Art. 6 Per essere ammessi al ricovero nell'Ospedale, i poveri devono essere iscritti nel catalogo della Congregazione di Carità. I malati pagamento sono accettati alle condizioni che l'Amministrazione sarà per determinare con apposito regolamento.
Art. 12 Il personale amministrativo dell'Ospedale si compone dei seguenti impiegati: un segretario, un tesoriere, un economo, un perito che sono i medesimi che in tale loro carica prestano servizio nell'amministrazione della Congregazione di Carità. Sono inoltre addetti al servizio dell'Ospedale: Due Medici-
Art. 13 Le attribuzioni e gli obblighi speciali degli impiegati sono oggetto di disposizioni amministrative interne. L'Ospedale concorre al loro stipendio in ragione delle proprie entrate.
Art. 14 L'Ospedale ha una farmacia propria
Dal Regolamento interno
Art. 1 L'Ospedale dà ricovero ai poveri, infermi di malattia acuta, alla condizione che siano nati o almeno domiciliati nel Comune da un triennio ed iscritti nel catalogo dei poveri. Nel caso che si presentassero forestieri accidentalmente caduti infermi, mentre si trovano nel Comune o persone al servizio di residenti in questo Luogo, sono ammessi alla condizione che siano muniti di mandato dell'Autorità comunale o politica e con riserva di rimborso delle spese.
Art. 2 Ricovera in una sezione a parte, denominata Ospizio invalidi Giuseppe Alasia, dal nome di un generoso benefattore, i malati di malattie croniche o poveri vecchi resi inabili a provvedere al proprio sostentamento.
Art. 3 Fornisce alloggio gratuito nel locale già denominato Convento di Sant'Agostino a individui o famiglie che per miseria non sono in possibilità di pagare l'affitto di casa.
Art. 4 L'accettazione degli infermi di malattia acuta è commessa al medico dell'Opera, il quale, dopo visitato l'ammalato e riconosciutolo bisognoso di ricovero, ne scrive le generalità e la diagnosi della malattia sopra un apposito modulo, che, rimesso alla Suora Superiora, questa provvederà per l'immediato ritiro dell'ammalato.
Art. 5 Potranno essere ammesse nell'Ospedale persone inferme, mediante pagamento di pensione da fissarsi annualmente dalla Amministrazione alle condizioni seguenti: 1) Che il loro posto non pregiudichi di ricevere, per mancanza di locale, altri malati poveri; 2) Che si uniformino alle prescrizioni del regolamento; 3) Che la pensione sia sempre pagata anticipatamente di mese in mese
Art. 6 L'ora dell'accettazione è quella fissata per la visita del Medico nell'Ospedale, salvo i casi d'urgenza, nei quali la Suora Superiora, dietro licenza del Presidente o di chi ne farà le veci, potrà provvisoriamente ammettere un ammalato sotto riserva della visita del Medico.
Art. 7 Tutti gli infermi ammessi saranno inscritti nell'apposito registro, col loro nome, cognome, età, patria, professione ed indicazione del giorno dell'entrata, dell'uscita o della morte e della natura della malattia.
Art. 8 Il regime dietetico giornaliero degli infermi, l'orario della refezione, di visita degli estranei formano oggetto di disposizioni amministrative interne.
Art. 9 Dovranno i ricoverati tenere un contegno civile, astenersi da ogni atto meno rispettoso o censura verso l'Amministrazione e li suoi impiegati, essere docili ed obbedienti agli ordini del Curante e della Suora e quando trasgredissero alle loro prescrizioni potranno essere dal Presidente o chi per esso licenziati dall'Ospedale.
Art. 10 I convalescenti dovranno tenersi al loro posto vicino al letto nelle ore delle visite sia del medico che delle persone estranee; non potranno uscire dalle infermerie, recarsi nel cortile o giardino se non dopo ottenutone il permesso dal Medico ed ancora nelle sole ore fissate per tale ricreazione; similmente gli uomini non potranno introdursi nell'infermeria delle donne, nè queste in quella degli uomini, nè famigliarizzare fra loro, e ciò tutto sotto pena dell'applicazione del disposto dell'articolo precedente.
Art. 11 È assolutamente proibito ai parenti ed agli estranei. in occasione che vengono a visitare malati, di portar loro commestibili o bevande, come pure di portare via dall'ospedale ciò che sopravanzasse agli infermi.
Art. 12 Venendo il caso di decesso di qualche ricoverato le vesti e cose tutte di sua spettanza saranno restituite ai suoi legittimi eredi; quando però il loro valore eccede la somma di lire cinquanta ed i suoi eredi non siano ascendenti o discendenti o fratelli o sorelle, è dovuto in allora all'Ospedale il rimborso della spesa della cura in ragione di lire una per ciascun giorno di ricovero da ritenersi sul detto valore; trattandosi di forestieri, qualunque sia il valore degli oggetti di loro spettanza e qualunque il grado di parentela degli eredi, prima di tutto sarà sempre rimborsato l'Ospedale.
Art. 13 Per ritirare gli effetti di cui all'articolo precedente gli eredi dovranno presentarsi all'Ospedale nel termine di mesi sei, successivi alla morte, e se fossero forestieri, giustificare al Presidente della loro qualità, mediante apposito certificato o stato di famiglia del Sindaco del Comune in cui sono domiciliati; il non adempimento dell'una o dell'altra di dette condizioni li farà decadere da ogni diritto.
Art. 14 Gli incurabili sono ammessi in seguito a deliberazione dell'Amministrazione e sopra fede medica da cui risulti che non sono affetti da malattia schifosa o comunicabile.
Art. 15 L'Amministrazione, nella nomina ai posti di letti incurabili spettanti all'Ospedale, osserverà le prescrizioni dei fondatori, scegliendo fra i più bisognosi quelli che per circostanze speciali sembrano preferibili.
Art. 16 Gli incurabili d'ambo i sessi ammessi nell'Ospedale sono soggetti alle discipline che regolano gli infermi comuni. È severamente proibito ad essi di fare cambio, traffico o spreco dei cibi, i quali devono essere consumati nell'interno dello stabilimento. È vietato agli incurabili di recarsi nelle infermerie fuori delle ore in cui sono aperte alla visita pubblica e di soffermarsi fuori del necessario presso il letto dei malati, ricevere da essi commissioni o vendere o somministrare loro bevande o cibo di qualsiasi specie.
Art. 17 Quelli fra gli incurabili che ne sono in grado devono attendere alla pulizia del proprio letto, aiutarsi fra loro per la nettezza dei locali ad uso dormitorio e mensa.
Art. 18 Gli incurabili hanno libera uscita giornaliera in quella ora che sarà stabilita dall'Amministrazione. Essi sono provvisti di una divisa che devono sempre indossare quando escono dall'Ospedale.
Art. 19 Il Consiglio d'Amministrazione delibera il licenziamento di quegli incurabili che per gravi mancanze commesse o per cattiva condotta giudichi siansi resi indegni del benefizio ottenuto. Per le altre mancanze di minor rilievo saranno loro inflitte l'ammonizione, colla sospensione dell’uscita o la privazione del vino per un tempo a determinarsi dal Presidente.
Art. 20 I beneficati di alloggio gratuito ammessi a norma del bisogno e secondo la capacità del locale, devono tenere una condotta regolare, coabitare fra loro in buona armonia senza dar luogo a lagnanze; è loro proibito l'accattonaggio pena la sospensione del benefizio e di quegli altri sussidi che possono essere loro elargiti dalla Congregazione di Carità.
Art. 21 Occorrendo la convenienza, l'Ospedale si riserva facoltà di sostituire il soccorso dell'alloggio con altro sussidio in danaro od in natura.
Art. 28 Oltre il personale amministrativo e sanitario addetto alla Congregazione, l'Ospedale ha in proprio quali impiegati un Cappellano e cinque Suore per l'assistenza degli infermi, e, come
salariati, un infermiere, due infermiere ed un portinaio per i diversi servizi dell'Istituto. Il numero delle Suore e degli infermieri potrà modificarsi a seconda del bisogno. La Suora Superiora ha la contabilità derivante dalla provvista al minuto degli oggetti di consumazione giornaliera nell'Ospedale; per quest'effetto riceve in anticipazione quella somma per le minute spese.
Art. 33 Alla Suora Superiora è affidato il servizio economico della cucina, della biancheria e degli effetti di ogni sorta spettanti all'Ospedale; epperciò essa sola avrà le chiavi della dispensa, magazzino, cantina e legnaia e farà presente all'Economo la mancanza degli oggetti a provvedersi all'ingrosso.
Art. 34-
Art. 50-
Art. 54-
Art. 58-