CAVALLERMAGGIORE Ospedale di Carità - Ospedali d'Italia

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CAVALLERMAGGIORE Ospedale di Carità

Ospedali Nord Ovest > Regione Piemonte > Cuneo provincia > A-C

Da: Statuti e regolamenti delle Opere Pie di Cavallermaggiore - 1898

Dallo Statuto


Art. 1 L'Ospedale di Carità di Cavallermaggiore fu eretto in principio del volgente secolo, mercè cospicui legati dell'avv. Sebastiano Cornaglia e Ludovico Albosco, cui fecero seguito altri […]
Art. 2  ha per iscopo di fornire cura gratuita ad ammalati poveri del Comune, e può anche accogliere nelle sue sale infermi curati mediante pagamento.
Art. 3 Sono ammessibili alla cura gratuita i poveri d'ambo i sessi e di ogni età, purchè affetti da malattie acute non contagiose, escluse le mentali. Nei casi d'urgenza saranno accolti gli infermi poveri affetti da qualsiasi malattia, ancorchè non appartenenti al Comune. Gli infermi sono ammessi secondo la capacità dei locali, nella misura delle entrate disponibili e con quelle norme che saranno stabilite dal regolamento interno.
Art. 4 All'Ospedale è annesso un numero di letti cosi detti di incurabili, in cui si accolgono ammalati affetti da malattie croniche. L'Istituto ricovera inoltre, in locale distinto denominato Ospizio, individui inabili al lavoro ed infermicci, durante la stagione invernale.
Art. 6 Per essere ammessi al ricovero nell'Ospedale, i poveri devono essere iscritti nel catalogo della Congregazione di Carità. I malati pagamento sono accettati alle condizioni che l'Amministrazione sarà per determinare con apposito regolamento.
Art. 12 Il personale amministrativo dell'Ospedale si compone dei seguenti impiegati: un segretario, un tesoriere, un economo, un perito che sono i medesimi che in tale loro carica prestano servizio nell'amministrazione della Congregazione di Carità. Sono inoltre addetti al servizio dell'Ospedale: Due Medici-Chirurgi ed un Cappellano.
Art. 13 Le attribuzioni e gli obblighi speciali degli impiegati sono oggetto di disposizioni amministrative interne. L'Ospedale concorre al loro stipendio in ragione delle proprie entrate.
Art. 14 L'Ospedale ha una farmacia propria

Dal Regolamento interno


Art. 1 L'Ospedale dà ricovero ai poveri, infermi di malattia acuta, alla condizione che siano nati o almeno domiciliati nel Comune da un triennio ed iscritti nel catalogo dei poveri. Nel caso che si presentassero forestieri accidentalmente caduti infermi, mentre si trovano nel Comune o persone al servizio di residenti in questo Luogo, sono ammessi alla condizione che siano muniti di mandato dell'Autorità comunale o politica e con riserva di rimborso delle spese.
Art. 2 Ricovera in una sezione a parte, denominata Ospizio invalidi Giuseppe Alasia, dal nome di un generoso benefattore, i malati di malattie croniche o poveri vecchi resi inabili a provvedere al proprio sostentamento.
Art. 3 Fornisce alloggio gratuito nel locale già denominato Convento di Sant'Agostino a individui o famiglie che per miseria non sono in possibilità di pagare l'affitto di casa.
Art. 4 L'accettazione degli infermi di malattia acuta è commessa al medico dell'Opera, il quale, dopo visitato l'ammalato e riconosciutolo bisognoso di ricovero, ne scrive le generalità e la diagnosi della malattia sopra un apposito modulo, che, rimesso alla Suora Superiora, questa provvederà per l'immediato ritiro dell'ammalato.
Art. 5 Potranno essere ammesse nell'Ospedale persone inferme, mediante pagamento di pensione da fissarsi annualmente dalla Amministrazione alle condizioni seguenti: 1) Che il loro posto non pregiudichi di ricevere, per mancanza di locale, altri malati poveri; 2) Che si uniformino alle prescrizioni del regolamento; 3) Che la pensione sia sempre pagata anticipatamente di mese in mese
Art. 6 L'ora dell'accettazione è quella fissata per la visita del Medico nell'Ospedale, salvo i casi d'urgenza, nei quali la Suora Superiora, dietro licenza del Presidente o di chi ne farà le veci, potrà provvisoriamente ammettere un ammalato sotto riserva della visita del Medico.
Art. 7 Tutti gli infermi ammessi saranno inscritti nell'apposito registro, col loro nome, cognome, età, patria, professione ed indicazione del giorno dell'entrata, dell'uscita o della morte e della natura della malattia.
Art. 8 Il regime dietetico giornaliero degli infermi, l'orario della refezione, di visita degli estranei formano oggetto di disposizioni amministrative interne.
Art. 9 Dovranno i ricoverati tenere un contegno civile, astenersi da ogni atto meno rispettoso o censura verso l'Amministrazione e li suoi impiegati, essere docili ed obbedienti agli ordini del Curante e della Suora e quando  trasgredissero alle loro prescrizioni potranno essere dal Presidente o chi per esso licenziati dall'Ospedale.
Art. 10 I convalescenti dovranno tenersi al loro posto vicino al letto nelle ore delle visite sia del medico che delle persone estranee; non potranno uscire dalle infermerie, recarsi nel cortile o giardino se non dopo ottenutone il permesso dal Medico ed ancora nelle sole ore fissate per tale ricreazione; similmente gli uomini non potranno introdursi nell'infermeria delle donne, nè queste in quella degli uomini, nè famigliarizzare fra loro, e ciò tutto sotto pena dell'applicazione del disposto dell'articolo precedente.
Art. 11 È assolutamente proibito ai parenti ed agli estranei. in occasione che vengono a visitare malati, di portar loro commestibili o bevande, come pure di portare via dall'ospedale ciò che sopravanzasse agli infermi.
Art. 12 Venendo il caso di decesso di qualche ricoverato le vesti e cose tutte di sua spettanza saranno restituite ai suoi legittimi eredi; quando però il loro valore eccede la somma di lire cinquanta ed i suoi eredi non siano  ascendenti o discendenti o fratelli o sorelle, è dovuto in allora all'Ospedale il rimborso della spesa della cura in ragione di lire una per ciascun giorno di ricovero da ritenersi sul detto valore; trattandosi di forestieri, qualunque sia il valore degli oggetti di loro spettanza e qualunque il grado di parentela degli eredi, prima di tutto sarà sempre rimborsato l'Ospedale.
Art. 13 Per ritirare gli effetti di cui all'articolo precedente gli eredi dovranno presentarsi all'Ospedale nel termine di mesi sei, successivi alla morte, e se fossero forestieri, giustificare al Presidente della loro qualità, mediante  apposito certificato o stato di famiglia del Sindaco del Comune in cui sono domiciliati; il non adempimento dell'una o dell'altra di dette condizioni li farà decadere da ogni diritto.
Art. 14 Gli incurabili sono ammessi in seguito a deliberazione dell'Amministrazione e sopra fede medica da cui risulti che non sono affetti da malattia schifosa o comunicabile.
Art. 15 L'Amministrazione, nella nomina ai posti di letti incurabili spettanti all'Ospedale, osserverà le prescrizioni dei fondatori, scegliendo fra i più bisognosi quelli che per circostanze speciali sembrano preferibili.
Art. 16 Gli incurabili d'ambo i sessi ammessi nell'Ospedale sono soggetti alle discipline che regolano gli infermi comuni. È severamente proibito ad essi di fare cambio, traffico o spreco dei cibi, i quali devono essere consumati nell'interno dello stabilimento. È vietato agli incurabili di recarsi nelle infermerie fuori delle ore in cui sono aperte alla visita pubblica e di soffermarsi fuori del necessario presso il letto dei malati, ricevere da essi commissioni o vendere o somministrare loro bevande o cibo di qualsiasi specie.
Art. 17 Quelli fra gli incurabili che ne sono in grado devono attendere alla pulizia del proprio letto, aiutarsi fra loro per la nettezza dei locali ad uso dormitorio e mensa.
Art. 18  Gli incurabili hanno libera uscita giornaliera in quella ora che sarà stabilita dall'Amministrazione. Essi sono provvisti di una divisa che devono sempre indossare quando escono dall'Ospedale.
Art. 19 Il Consiglio d'Amministrazione delibera il licenziamento di quegli incurabili che per gravi mancanze commesse o per cattiva condotta giudichi siansi resi indegni del benefizio ottenuto. Per le altre mancanze di minor rilievo saranno loro inflitte l'ammonizione, colla sospensione dell’uscita o la privazione del vino per un tempo a determinarsi dal Presidente.
Art. 20 I beneficati di alloggio gratuito ammessi a norma del bisogno e secondo la capacità del locale, devono tenere una condotta regolare, coabitare fra loro in buona armonia senza dar  luogo a lagnanze; è loro proibito l'accattonaggio pena la sospensione del benefizio e di quegli altri sussidi che possono essere loro elargiti dalla Congregazione di Carità.
Art. 21 Occorrendo la convenienza, l'Ospedale si riserva facoltà di sostituire il soccorso dell'alloggio con altro sussidio in danaro od in natura.
Art. 28 Oltre il personale amministrativo e sanitario addetto  alla Congregazione, l'Ospedale ha in proprio quali impiegati un Cappellano e cinque Suore per l'assistenza degli infermi, e, come
salariati, un infermiere, due infermiere ed un portinaio per i diversi servizi dell'Istituto. Il numero delle Suore e degli infermieri potrà modificarsi a seconda del bisogno. La Suora Superiora ha la contabilità derivante dalla provvista al minuto degli oggetti di consumazione giornaliera nell'Ospedale; per quest'effetto riceve in anticipazione quella somma per le minute spese.
Art. 33 Alla Suora Superiora è affidato il servizio economico della cucina, della biancheria e degli effetti di ogni sorta spettanti all'Ospedale; epperciò essa sola avrà le chiavi della dispensa, magazzino, cantina e legnaia e farà presente all'Economo la mancanza degli oggetti a provvedersi all'ingrosso.
Art. 34-44 L'Amministrazione in principio d'anno stabilisce un turno di servizio fra i due dottori addetti alla Congregazione per l'assistenza ai malati ricoverati nell'Ospedale. Tale turno sarà semestrale o trimestrale, e ad ordine dell'Amministrazione anche simultaneo il servizio senza che i sanitari possano elevare rimostranze o pretese di sorta.  Il Medico di servizio è tenuto a due visite giornaliere ai poveri degenti all'Ospedale oltre a quella d'accettazione. Tali visite avranno luogo nelle ore a determinarsi dalla Amministrazione a seconda delle stagioni. Richiedendosi il bisogno di qualche visita straordinaria, il Medico non potrà rifiutarsi dall'eseguirla quando ne sia il caso e ne sia avvertito.  Il Medico sarà accompagnato nelle visite da una Suora e da un infermiere od infermiera. Egli impiegherà nell'esame dei malati tutto il tempo necessario per accertarsi della natura od andamento della malattia e dei risultamenti delle sue prescrizioni; nei casi gravi deve richiedere il consulto dell'altro suo collega, e riconoscendo l'ammalato in pericolo di vita, renderne avvertito il Cappellano.  In caso di dover praticare operazione chirurgica di rilievo è obbligatoria la presenza e l'opera dei due Sanitari dell'Ospedale.  Al Medico spetta facoltà di stabilire il regime dietetico di ciascun infermo, potendo egli nel caso di necessità ordinare variazioni di etichetta da portarsi a registro col numero del letto. A lui è affidata l'igiene dello stabilimento per cui darà le norme di pulizia delle infermerie, di apertura e chiusura delle finestre per la ventilazione e riscaldamento.  Nelle prescrizioni farmaceutiche, che saranno sempre scritte dal Medico sopra apposito ricettario coll'annotazione del giorno, ora e numero del letto e sottoscritto in fine d'ogni pagina, il Medico procurerà di conciliare l'interesse dell'Ospedale col bene degli ammalati. Uguale cura egli avrà nelle prescrizioni pel vitto dei malati e convalescenti attenendosi per quanto è possibile all'uniformità.  Non potrà il Medico permettere l'uscita ai convalescenti prima che siano in grado di abbandonare definitivamente l'Ospedale, ed accadendo che qualche infermo non voglia attenersi al regime che gli è prescritto e non sia obbediente agli ordini del Curante, potrà licenziarlo. È dovere del Medico di estendere la sua vigilanza sulle medicine provviste dal farmacista, sulla regolarità e prontezza della loro distribuzione e somministranza, sul servizio degli infermi per quanto riguarda il trattamento degli ammalati, e qualora ravvisi qualche disordine, deve informarne il Presidente.  Gli ammalati che soccombono nelle infermerie devono lasciarsi nel proprio letto almeno sei ore dopo il decesso; se però il Medico giudicherà per misure igieniche che si debbano trasportare prima, ne darà ordine alla Suora, che provvederà a farlo eseguire.  Occorrendo di praticare autopsie, queste si faranno nella sala incisoria con quelle norme e cautele dovute al rispetto dei cadaveri e a salvaguardia dell'igiene dello stabilimento.  In fine d'ogni mese il Medico presenterà all'Amministrazione un rendiconto statistico sul movimento degli ammalati nell' Ospedale, ed occorrendo nell' interesse dell' Amministrazione di avere relazioni particolari sull'andamento, natura ed esito delle malattie di infermi ricoverati, non potrà rifiutarsi di farle e dovrà corredarle con tutte le osservazioni che potranno essere del caso.
Art. 50-53 Le Suore destinate all'economia dell'Ospedale ed all’assistenza degli infermi e dei cronici in esso ricoverati, hanno alloggi nello Stabilimento.  Una di esse è delegata ad esercitare le funzioni di Superiora e deve sopraintendere a tutte le altre, dirigendole nell'esercizio delle loro rispettive incombenze. Essa deve tenere nota del movimento giornaliero degli ammalati e dare al Segretario la nota degli usciti e dei deceduti con le indicazioni necessarie per essere portati sul registro dello Stato civile.  Una Suora sarà destinata a dirigere l'Orfanotrofio Ollivero-Piana colla annessa scuola-laboratorio, sotto l'osservanza del regolamento di tale Istituto.  Delle altre Suore una è destinata alla cucina dello Stabilimento, una alla assistenza degli infermi ed un'altra a quella degli incurabili. Queste due ultime sono alla dipendenza dei Sanitari per quanto riguarda la custodia dei malati e devono invigilare per la regolare esecuzione dei servizi dovuti ai ricoverati per parte degli infermieri, per il mantenimento dell'ordine  e della pulizia delle sale, per la disciplina, per la conservazione ed il buon uso degli oggetti, riferendo alla Superiora ogni circostanza che possa interessare l'andamento del servizio.
Art. 54-57 Gli infermieri sono nominati dall'Amministrazione, godono del salario, vitto ed alloggio nell'interno dell'Ospedale, dipendono dal Presidente e dalla Suora Superiora dalla quale ricevono gli ordini e le istruzioni relative alle loro incombenze, e non possono assentarsi dal loro servizio senza il permesso della medesima.  Uno di essi nella infermeria degli uomini ed uno in quella delle donne, assisterà sempre alle visite del Medico coadiuvando, per quanto gli spetta, la Suora nel dare al Medico tutte le nozioni relative allo stato dei malati, ai rimedi e alle ordinazioni prescritte ed eseguirà tutti gli ordini che gli verranno dal Medico o dalla Suora impartiti.   È loro proibito di domandare o pretendere sotto qualunque titolo o pretesto cosa alcuna dagli infermi o loro congiunti, nè da qualsivoglia persona estranea, in ricompensa dei servizi che prestano nell'Ospedale, come altresì di fare lavorare i convalescenti per loro proprio conto. Non potranno addossarsi veruna altra occupazione estranea al loro servizio; pernotteranno nell'Ospedale e veglieranno quando il Medico lo prescriva o ne occorra il bisogno.  Gli infermieri ed infermiere dovranno essere persone fedeli, di costituzione robusta, di carattere docile e tranquillo, animati dallo spirito di carità e forniti di pazienza.
Art. 58-60 Il portinaio gode dell'alloggio e stipendio assegnato; deve trovarsi continuamente al suo posto, e non permettere giammai che si introduca persona alcuna nell'Ospedale fuori dell'ora stabilita, eccettuato quelle destinate pel servizio dell'Opera.  Nell'ora destinata all'ingresso delle persone estranee veglierà acciò non si porti cibo, o bevanda, o medicinali agli infermi, nè permetterà che alcuno ne esca con pacchi, involti o canestri senza prima assicurarsi della loro provenienza e non lascerà uscire alcuno dei convalescenti senza ordine espresso del Medico o della Suora Superiora, e così pure non lascerà uscire gli incurabili  all'infuori dell'ora stabilita dal regolamento, senza il permesso del Presidente o della Suora Superiora, dai quali riceversi sempre gli ordini e le istruzioni relative al suo servizio.  Occorrendo l'esposizione di un infante, appena ne sarà avvertito si darà premura di ritirarlo, informarne la Suora Superiora, notare attentamente l'ora e le circostanze e  provvedere intanto acciò l'esposto non abbia a soffrire.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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