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MONTELEONE di Calabria

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Dallo Statuto Organico approvato dalla Congregazione di Carità  l’11 giugno 1887

Art. 1
L'ospedale civile, che ha sede nella città di Monteleone, trae la sua origine della scrittura privata del 30 luglio 1801, rogata dai Padri dell'oratorio di San Filippo Neri e Padre dell'ordine di San Basilio, esistente nel libro dei Parlamenti di questa città di Monteleone; e propriamente in quello tenuto a 12 agosto detto anno; ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla legge 3 agosto 1862, e dal regolamento del 27 novembre dello stesso anno.
Art. 2
Esso ha per iscopo di ricoverare i poveri Infermi di questo comune, e somministrare loro tutto quanto sarà necessario per essere ben curati.
Art. 3
I mezzi coi quali l'ospedale provvede allo scopo di sua istituzione consistono in redditi provenienti da rendita sul Gran libro del debito pubblico italiano, da canoni diversi, da assegni comunali e provinciali, come dallo inventario compilato in data 1 gennaio 1878.
Art. 4
L'ospedale è amministrato e diretto dalla Congregazione di carità, cui venne affidato in virtù della legge 3 agosto 1862.
Art. 5
A questo scopo la Congregazione si atterrà al presente statuto organico dell'Opera Pia per ciò, che riguarda l'indole e gli interessi particolari di questa, ed il proprio Statuto Organico Generale per ciò che riguarda le adunanze e convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente e dei Membri, e le norme Generali amministrative.
Art. 6
Sono ammesse nell'ospedale:
le persone ammalate di ambo i sessi domiciliati nel comune, che, per povertà, non possono curarsi con mezzi propri.
Le persone ammalate di altri comuni; nel solo caso di urgenza e di grave malattia, che richiede pronto soccorso di cura medica o chirurgica, salvo il rimborso delle proprie famiglie, o dei comuni, cui appartengono.
Art. 7  
Non sono ammesse le persone tanto di questo comune, quanto di altri luoghi, le quali soffrono malattie croniche, o contagiose; salvo i rari casi di estrema urgenza, per i quali è necessaria una speciale deliberazione della congregazione di carità.
Art. 8
La direzione medica appartiene alla stessa Congregazione di carità, previo il parere e la prescrizione del medico dell'ospedale.
Art. 9
il personale degli impiegati addetti all'ospedale consiste di un segretario che sarà quello della congregazione di carità, ed avrà le funzioni di controllore;
Da 2 infermieri per gli Infermi; di 2 infermiere per le inferme;
di un Cuciniere.
ART. 10
Il numero e lo stipendio degli impiegati non potranno essere aumentati senza l'approvazione dell'autorità tutoria.
ART. 11
E’ vietato il concedere ad essi pensione, o qualunque specie di gratificazione; dovendo lo stipendio tenere loro vece di sufficiente compenso, trattandosi del denaro del povero.
Art. 12
Le Incombenze ed attribuzioni speciali degli impiegati sono determinate nel regolamento di amministrazione e di servizio interno.
Art. 13
Il tesoriere della congregazione di carità sarà quello per l'ospedale; il quale dovrà dare un aumento di cauzione su quella che ha per gli altri stabilimenti amministrati dalla congregazione medesima, e ciò perché trattasi di rendite per poveri.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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